In pieno periodo estivo sembra quanto mai opportuno trattare, seppur sinteticamente, della disciplina delle ferie.
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite allo scopo di reintegrare le energie psico-fisiche impiegate nell'attività lavorativa.In generale il periodo e le modalità di fruizione delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro mentre la legge ne disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori.L'istituto delle ferie trova regolamentazione nell'art. 36 della Costituzione, nell'art. 2109 del Codice Civile e nell'art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che ha dato attuazione alla direttiva 93/104/CE.L'art. 10, c. 1, del D. Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice Civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e devono essere consecutive in caso di richiesta del lavoratore e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di ferie non è sostituibile dalla relativa indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.La maturazione delle ferie è legata all'effettiva prestazione di lavoro e il dipendente che non lavori per l’intero periodo di maturazione (12 mesi) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato, in base alle modalità di conteggio dei mesi e frazioni di mese disciplinate dai contratti collettivi.
Generalmente, la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la prosecuzione nei modi e nelle forme previste dalla contrattazione collettiva ma, secondo orientamento della Corte di Cassazione, affinché lo stato morboso interrompa il periodo feriale è necessario che sussista una specifica incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, vale a dire che solo la malattia che effettivamente impedisce il riposo ed il recupero psico-fisico interrompe le ferie; il lavoratore dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la malattia sopravvenuta.Il periodo di ferie non è sovrapponibile con il periodo di prova o di preavviso per licenziamento o dimissioni, inoltre, nel caso di festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, il lavoratore ha diritto al prolungamento del periodo stesso ovvero al relativo trattamento economico, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.