Magazine Lavoro

ASPI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Creato il 16 dicembre 2012 da Giampierx

La Riforma del Lavoro ha modificato radicalmente le misure a tutela della disoccupazione. Semplificando tutte le norme in vigore, ha introdotto un unico strumento di sostegno al reddito che si chiama ASPI.
Dal 1 gennaio 2013 la nuova assicurazione andrà a sostituire l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.
Interessa tutti i dipendenti del settore privato, compresi apprendisti, soci di cooperative, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a domicilio. È garantita, inoltre, ai lavoratori del settore pubblico con contratto a tempo determinato, agli impiegati del settore agricolo, al personale artistico, teatrale e cinematografico; mentre non riguarda i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli. L’obiettivo è fornire a chi ha perduto involontariamente il lavoro un’indennità mensile.
Per beneficiarne è necessaria un’anzianità assicurativa pari a due anni, e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente. La durata della prestazione è quantificata in 12 mesi per chi ha meno di 55 anni; e in 18 per chi ha 55 anni o più.
  • Anno 2013
    Fino a 50 anni = 8 mesi – Da 50 a 54 anni = 12 mesi – Da 55 anni = 12 mesi
  • Anno 2014
    Fino a 50 anni = 8 mesi – Da 50 a 54 anni = 12 mesi – Da 55 anni = 14 mesi
  • Anno 2015
    Fino a 50 anni = 10 mesi – Da 50 a 54 anni = 12 mesi – Da 55 anni = 16 mesi
  • Anno 2016
    Fino a 50 anni = 12 mesi – Da 50 a 54 anni = 12 mesi – Da 55 anni = 18 mesi
L’ Aspi si calcola a partire dalla media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi: bisogna prendere la retribuzione totale, dividerla per il numero di settimane contributive maturate dei due anni (in genere uguale alle settimane di lavoro) ottenendo così la retribuzione media settimanale, e moltiplicare per 4,33 (numero medio di settimane in un mese: 52/12). Ottenuta così la retribuzione media mensile, si ha: -Aspi pari al 75% se tale retribuzione non è oltre i 1180€ (importo annualmente rivalutabile) –se oltre tale cifra, l’ Aspi sarà 75% di 1180€ + 25% di quanto è oltre tale cifra; ma attenzione: l’ Aspi non può superare l’indennità di cassa integrazione straordinaria, che per il 2012 è pari a 1119,32€ € (importo annualmente rivalutabile).
L’indennità mensile sarà pari al 75% per chi ha un reddito uguale o inferiore a 1.180 euro. Oltre tale soglia sono previsti incrementi, ma in ogni caso l’importo mensile non potrà eccedere i massimali previsti dalla L. 427/1980 (1.119,32 euro).
Dopo i primi sei mesi ci sarà una riduzione del 15% dell’importo erogato, che diventerà pari al 30% dopo ulteriori sei mesi. Spetta ai lavoratori inviare domanda all’Inps per via telematica entro due mesi dalla "data di spettanza del trattamento", a pena di decadenza.
Dal 2017 la nuova ASPI potrà essere incassata anche in un'unica soluzione, se serve al lavoratore per avviare un'attività autonoma.

Mini ASPI

Per i lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per accedere all'ASPI, la riforma prevede una Mini ASPI, per la quale saranno sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e verrà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI vera e propria.

Una tantum per Collaboratori  a progetto

Per i collaboratori a progetto non è invece prevista alcuna copertura da parte dell'ASPI, ma viene aumentata, in via sperimentale dal primo gennaio 2013 fino al 2015, il sostegno una tantum per chi ha i seguenti requisiti: iscrizione esclusiva alla gestione separata dell'INPS con almeno 4 mensilità accreditate nell’anno precedente, lavoro per un unico committente nell’ultimo anno, reddito lordo inferiore a 20mila euro annui, periodo di disoccupazione ininterrotta per almeno 2 mesi.
Per quanto riguarda l'importo del sostegno dato dall'ASPI, si calcola secondo questi parametri:
  • indennità del 75% per chi aveva una retribuzione mensile sotto i 1.180,00 euro
  • per retribuzioni superiori, si calcola il 25% del differenziale fra questi 1.180,00 euro e l'importo della busta paga

Dopo i primi 6 mesi, è prevista una riduzione del 15% e dopo altri 6 mesi (per chi ha diritto a un periodo più lungo) si applicherà un'ulteriore riduzione del 15%.
In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, i lavoratori possono poi chiedere la liquidazione dell'indennità dell'ASPI in un'unica soluzione di tutte le mensilità non ancora corrisposte, se avviano l'apertura di un'attività di lavoro autonomo, un'impresa o l'associazione a una cooperativa. La copertura di questa misura è però di appena 20 milioni di euro, esauriti i quali non potrà più essere applicata.
Se si trova lavoro durante la fase di copertura dell'ASPI, il trattamento viene sospeso se l'impiego dura meno di 6 mesi, mentre ricomincia (a patto ovviamente che siano di nuovo presenti i requisiti necessari) se l'impiego supera questa durata.
Perde il diritto al sostegno dell'ASPI chi rinuncia, durante il periodo in cui ne usufruisce, a un'offerta di lavoro la cui retribuzione sia superiore di almeno il 20% alla cifra ricevuta come indennità.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
.

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog