Dopo la recentissima sentenza del Tribunale di Brescia, gli assegni familiari non sono più un diritto riconosciuto solo ai cittadini italiani. L'ordinanza dello scorso 14 aprile ha, infatti, riconosciuto questo beneficio degli assegni anche ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Con tale ordinanza il Tribunale di Brescia non ha solamente riconosciuto il diritto ANF ai cittadini stranieri per i familiari residenti all'estero, ma ha stabilito anche la restituzione delle somme contestate ai sei ricorrenti stranieri regolarmente residenti sul nostro territorio nazionale di lungo periodo e muniti di regolari contratti di lavoro.
La sentenza
Una sentenza che fa chiarezza dopo che l'Inps, in ottemperanza all'art.2 comma 6 della Legge 153/1988, aveva trattenuto ai sei cittadini stranieri gli importi erogati a titolo di ANF. L'articolo di legge, infatti, esclude dal diritto agli assegni il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in Italia: un articolo evidentemente discriminatorio e in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE. L'Inps aveva contestato ai sei cittadini stranieri il fatto di aver percepito indebitamente dal datore di lavoro l'ANF per i periodi di assenza dall'Italia dei propri familiari e i sei cittadini stavano rimborsando le somme con una trattenuta mensile sullo stipendio. La sentenza del Tribunale ha posto l'accento sul fatto che gli assegni familiari sono un beneficio spettante a tutti i cittadini residenti sul territorio italiano e un diritto che deve prescindere da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Un beneficio dunque che non può essere concesso sulla base di un comportamento discriminatorio, un chiaro monito e un preciso invito ad intervenire subito. Ora all'Istituto Nazionale non resta che rimborsare le somme trattenute ai sei cittadini stranieri e dare la massima pubblicità, come previsto dalla sentenza, al riconoscimento ai cittadini stranieri con regolare permesso del diritto a beneficiare degli assegni per i familiari che vivono all'estero.
Cosa sono gli assegni familiari o assegni sociali per stranieri
Sono un'agevolazione riconosciuta agli italiani e, dopo la sentenza del Tribunale di Brescia del 14 aprile 2015, anche agli stranieri, a sostegno del reddito. I lavoratori dipendenti e i pensionati da lavoro dipendente possono chiedere gli assegni familiari al proprio datore di lavoro utilizzando lo specifico modulo di domanda, solo se in possesso dei requisiti reddituali stabiliti annualmente dalla normativa italiana. L'ANF spetta ai lavoratori dipendenti compresi quelli agricoli e domestici, iscritti alla gestione separata, ai pensionati da lavoro dipendente e ai titolari di prestazioni previdenziali.
Requisiti di famiglia e di reddito
Ai fini della concessione degli assegni fanno parte del nucleo familiare:
- richiedente: lavoratore o pensionato;
- coniuge: non separato legalmente (non necessariamente convivente)
- figli ed equiparati minorenni anche se non conviventi, maggiorenni inabili se non sposati, figli maggiorenni studenti o apprendisti e fino a 21 anni compiuti. Per le famiglie con almeno quattro figli gli assegni spettano fino al compimento dei 26 anni di età;
- fratelli, sorelle di chi fa richiesta dell'ANF e nipoti minorenni o maggiorenni inabili: esclusivamente se orfani, non coniugati e privi di una pensione ai superstiti.
I requisiti reddituali 2015 per conoscere se spetta o meno l'assegno familiare sono quelli stabiliti dalla circolare INPS del 30 marzo 2015, numero 64. La tabella ANF è valida per le domande che saranno presentate per il periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 1° luglio 2016. L'importo spettante dipende dalla fascia di reddito, ovviamente maggiore è il reddito e minore è l'importo spettante per gli assegni familiari.
Presentazione della domanda per gli assegni per stranieri
Gli assegni familiari INPS possono essere richiesti annualmente utilizzando l'apposito modello di domanda. L'istanza può essere presentata tramite il datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). Il diritto è riconosciuto per tutto il periodo di lavoro prestato anche quando la richiesta viene fatta dopo la cessazione del rapporto, la prescrizione scatta solo dopo cinque anni. La richiesta degli assegni familiari va fatta direttamente all'INPS nel caso il richiedente sia un lavoratore domestico, un operaio agricolo a tempo determinato, se iscritto alla gestione separata o titolare di altre prestazioni previdenziali. Per inoltrate la domanda all'Istituto Nazionale l'interessato può farlo direttamente online, bastano un po' di dimestichezza con il PC e il possesso del PIN INPS. In alternativa, i beneficiari possono ricorrere alla consulenza dei CAF e dei Patronati.
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