In tema di indennità spettante al coniuge superstite di un lavoratore deceduto, il giudice non può fondare la propria convinzione che il coniuge sia privo di reddito sulla circostanza della mera percezione di un assegno familiare; in ogni caso, la surroga dell’Inail verso i responsabili del fatto lesivo non può superare quanto dovuto al coniuge superstite.
Cassazione Civile, Sez. III, 27 Luglio 2011, n. 16417
Teramo, 30 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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