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Assicurazione RC Professionale, ancora 5 mesi di tempo ma è caos

Creato il 08 marzo 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Assicurazione RC Professionale, ancora 5 mesi di tempo ma è caos

In base al dpr 137/2012 (la Riforma degli Ordini Professionali), l’assicurazione RC professionale è un obbligo solo per gli Ordini: le assicurazioni non sono obbligate ad assicurare il professionista. Si tratta quindi di una vera e propria lacuna normativa che attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie: visto che il vuoto normativo riguarda anche i massimali, le compagnie stesse potrebbero rifiutare la copertura o imporla a prezzi cari a un iscritto all’albo che fosse ritenuto “distratto” perché in passato ha ricevuto molte richieste di risarcimento. Si tratta di un esempio molto ficcante, che rende bene l’idea della situazione in cui si trovano gli Ordini: a rincorrere le compagnie assicurative, che la fanno da padrona. Solo gli Ordini sono obbligati ad assicurarsi, le compagnie non sono obbligate ad assicurare. Questo significa che gli Ordini devono affrettarsi (entro il 13/8/2013 devono, secondo la normativa, chiudere la questione),  le assicurazioni possono prendere tempo e trovare la soluzione più economicamente vantaggiosa per loro, con calma. Anche gli Ordini devono trovarla, ma in fretta.

Una delle preoccupazioni dei rappresentanti di categoria è legata infatti alla contraddizione del doversi assicurare e l’impossibilità di farlo con una copertura totale riconosciuta dalle compagnie. Marina Calderone, presidente del Cup, chiede condizioni standard uguali per tutti, in modo da creare un sistema non basato sulle richieste di risarcimento ricevute in passato.

Il dpr di Riforma degli Ordini Professionali affida proprio agli Ordini il compito di stipulare convenzioni con le compagnie assicurative per abbassare i costi del nuovo adempimento. La scadenza entro la quale occorre adempiere a tale obbligo è agosto 2013 (dopo la proroga di un anno voluta ad agosto 2012): oltre quella data , l’obbligo non rispettato costituirà illecito disciplinare. Il 137/2012 dice che l’assicurazione deve essere idonea a coprire i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e, come detto, non precisa nulla su massimali, rischi da coprire, franchigie. Tutto è nelle mani degli Ordini anche in questo caso: in sede contrattuale, devono valutare questi elementi insieme con le compagnie.

Gli Ordini sono quindi al lavoro per trovare la compagnia giusta che conceda la convenzione giusta che garantisca costi bassi.

Detto tutto questo, è evidente che i problemi segnalati nel 2012 e che avevano imposto una proroga di un anno non sono stati risolti. Si avvicina la scadenza, ci sono ancora 5 mesi, e nulla è stato fatto.

Una sola certezza: la massa può essere sbrogliata solo dai Ministeri perché il problema rimane, comunque, normativo: il dpr 137/2012 va modificato.


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