Sono state aggiornate le FAQ relative all’assicurazione RC professionale obbligatoria per i professionisti tecnici a opera del Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. I nuovi inserimenti riguardano specificatamente gli ingegneri che svolgono attività di CTU (Consulente tecnico d’ufficio) sia come unica attività sia come complemento alla libera professione.
Si può consultare la sezione aggiornata delle FAQ al seguente link: FAQ aggiornate sull’Assicurazione RC professionale obbligatoria (a cura del Centro Studi del CNI)
In linea di principio, si legge negli aggiornamenti, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
“Secondo la pertinente giurisprudenza”, scrivono gli esperti del centro Studi, “tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU”.