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Assicurazione RC professionale, una guida per capire la polizza

Creato il 08 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Assicurazione RC professionale, una guida per capire la polizza

Proseguiamo nella trattazione del tema dell’assicurazione RC professionale che, a partire da agosto 2013, tutti i professionisti tecnici (ingegneri, geometri, architetti) saranno obbligati a stipulare, secondo quanto previsto dal d.l. 138/2011 e poi sancito nel testo della riforma delle professioni (art. 5, comma 3, d.P.R. 137/2012).

Dopo avere trattato di alcuni elementi importanti che occorre tenere presente all’atto della stipula della assicurazione RC professionale (leggi anche Assicurazione RC professionale obbligatoria, tre cose da sapere), questo post presenta delle sintetiche linee guida per la comprensione della polizza tratte dall’ottimo volume L’assicurazione professionale dell’ingegnere della collana “I Quaderni del Centro Studi”.

Gli elementi proposti da queste linee guida, preparate dagli esperti della Crawford & Company Italia, una delle più accreditate società di consulenza nella gestione dei sinistri, forniscono una serie di suggerimenti all’ingegnere, all’architetto e al geometra su come e quando richiedere al proprio broker assicurativo l’apertura della assicurazione RC professionale e, cosa ancora più importante, come tener vivo, giuridicamente, il proprio diritto all’ottenimento della garanzia assicurativa.

Prima di tutto, la polizza per l’assicurazione RC professionale deve essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico. Deve inoltre avere queste caratteristiche base:
- operare in regime di Claims Made (per la definizione di Claims Made e la differenza con il regime di Loss Occurence leggi il post su Assicurazione RC professionale obbligatoria, tre cose da sapere);

- prevedere una adeguata retroattività e, possibilmente, una postuma che eventualmente cessi nel caso di sottoscrizione di una polizza successiva che copra i medesimi rischi;

- contenere la Deeming Clause nel caso si sia di fronte ad un contratto assicurativo senza tacito rinnovo.

Inoltre l’assicurazione RC professionale deve contenere al suo interno un testo normativo che non presenti contraddizioni terminologiche e che presenti un costruito aderente alle definizioni di polizza. Oltre a questo la polizza deve indicare chiaramente i limiti di copertura, l’indicazione specifica in cui può essere validamente esclusa, l’indicazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo e la franchigia laddove prevista.

Gli oneri a carico dell’assicurato
Sono importanti, per una corretta stipula della polizza di assicurazione RC professionale che il professionista sappia correttamente quali sono gli obblighi e gli oneri a suo carico, per evitare fastidiosi contenziosi in seguito o, addirittura la mancata copertura assicurativa da parte della società assicuratrice.

Ricordiamo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sul rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione RC professionale ai sensi degli artt. 1892-1894 del codice civile. Si consiglia quindi, anche in caso di dubbio, di informare sempre e in forma scritta il proprio broker di una “ituazione potenzialmente a rischio”.

Gli esperti della Crawford & Company Italia ricordano poi che è “necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti tenendo presente che, solitamente, è espressamente contemplato che le garanzie siano valide anche se il premio viene corrisposto entro 15-30 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza“.

Ricordiamo che, in caso di mancato pagamento del premio, l’assicurazione RC professionale resta sospesa e riprende la sua validità dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

L’assicurato deve dare comunicazione scritta agli assicuratori di ogni aggravamento del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo. Importante, infine, è anche che il professionista non ammetta la sua responsabilità, definisca o liquidi il danno, proceda a transazioni senza il preventivo consenso della propria società di assicurazione.


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