In questo modo, come già detto in precedenza, la compagnia assicurativa ha l’opportunità di verificare come sono avvenuti gli incidenti, senza andare incontro alle truffe. Tutto ciò, sempre a vantaggio del consumatore finale, come si evince dallo sconto sulla polizza. Tuttavia, al momento della scrittura di questo articolo occorre ancora identificare i dispositivi al fine di procedere alla registrazione dei veicoli. Inoltre, non sono stati ancora delineati i criteri per il trattamento dei dati né tanto meno gli standard comuni per questi dispositivi. In ogni caso, vediamo in sintesi i due articoli relativi al decreto emanato dal Ministero dei Trasporti in data 25-01-2013. Con il primo articolo abbiamo i parametri generali per identificare i dispositivi elettronici e le funzioni minime.
Perciò, questi dispositivi devono determinare posizione e velocità del veicolo, diagnosticare da remoto l’integrità delle funzioni del dispositivo, garantire esattamente la correttezza del dato raccolto (percentuale superiore al 99%), individuare malfunzionamenti o eventuali manomissioni, trasmissione ogni tot di tempo dei dati raccolti e, infine, permetterei trasmettere via wireless integrandosi con gli altri dispositivi presenti nell’abitacolo. Con il secondo articolo si richiede che nei suddetti dispositivi elettronici siano presenti: il ricevitore GPS per garantire la geolocalizzazione, un particolare accelerometro a fini di una stabilità termica e di alta tolleranza agli shock, un dispositivo di telefonia mobile GPRS per trasmettere dati GSM-UMTS, wireless e batteria ricaricabile.
Quello in questione perciò sarà sia un business per le aziende , visto che nel corso degli anni saranno 15 milioni le auto interessate alla rivoluzione, ma anche per gli automobilisti che si accingono a firmare il contratto dell’assicurazione, sia per sconti dovuti alla riduzione dei premi assicurativi che per una maggiore sicurezza alla guida.
