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Attenzione, articolo 88

Creato il 13 novembre 2010 da Diarioelettorale

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

“Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.”

Ma è’ davvero un’ipotesi tanto improbabile, lo scioglimento di una sola delle camere e perchè ?

Non siamo forse a questo punto della crisi istituzionale del paese, in cui alla crisi di una maggioranza, che conserva (almeno numericamente), al senato la sua maggioranza, non si oppone alla Camera una nuova maggioranza politica ?

Qualcuno ci sa spiegare perchè il Presidente della Repubblica dovrebbe/potrebbe, di fronte a questa fotografia della rappresentanza parlamentare, e rimanendo nell’ambito delle corrette valutazioni politico-istituzionali, derogare a tale passaggio ?


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