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Attestato di Prestazione Energetica: le condizioni di validità dell’APE

Creato il 20 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Attestato di Prestazione Energetica: le condizioni di validità dell’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 192/2005, hanno una validità temporale massima di dieci anni, e sono aggiornati a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (consulta anche la nostra Pagina Speciale APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica).

La validità massima dell’attestato di prestazione energetica di un edificio è però subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti (leggi anche L’APE decade senza revisione degli impianti termici).

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, si legge in un recente studio del Conisglio nazionale del Notariato, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica; a tal fine i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

Tale disposizione, già dettata dal decreto 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee guida Nazionali, è stata ora trasfusa anche nel testo dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 192/2005, per effetto delle modifiche apportate dal DL 63/2013.

Ricordiamo che il decreto 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee guida Nazionali per la certificazione energetica all’art. 6 ha così disciplinato la validità della certificazione energetica (ora definita attestato di prestazione energetica):

1. la validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento delle linee guida nazionali e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione;

2. la certificazione energetica è aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

Ricordiamo anche che nelle Regioni che hanno legiferato autonomamente in materia di certificazione energetica degli edifici, rimane valido il “vecchio” Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Ulteriori informazioni in merito possono essere trovate nell’articolo dell’ing. Giovanna de Simone APE o ACE? Ecco quando l’ACE é ancora valido e nel post dal titolo Applicazione ACE o APE: ecco la situazione Regione per Regione.


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