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Attestato di Prestazione Energetica, le sanzioni per chi non ha l’APE

Creato il 09 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Attestato di Prestazione Energetica, le sanzioni per chi non ha l’APE

Recentemente il Consiglio nazionale del Notariato ha aggiornato la Guida Operativa 2014 alla certificazione energetica degli edifici (studio n. 657/2013/C). In un post precedente abbiamo esaminato insieme i vari obblighi relativi all’attestato di prestazione energetica, focalizzando l’attenzione sui casi in cui è obbligatorio che un immobile abbia l’APE, a prescindere dal fatto che la sua proprietà venga trasferita a un soggetto terzo (a titolo oneroso, tramite una compravendita o a titolo gratuito, tramite una donazione).

Ma cosa succede se il proprietario di un immobile che ha l’obbligo di avere l’APE non rispetta le prescrizioni di legge?

Le modifiche intervenute di recente con il decreto legge n. 145/2013 convertito con legge n. 9/2014 non hanno cambiato la situazione relativa alle sanzioni, ma ci pare comunque opportuno ricordare quali sono e, soprattutto, a quanto ammontano.

Attenzione! In questo post parliamo delle sanzioni in cui rischia di incorrere il proprietario di un immobile sul quale vige l’obbligo di dotazione dell’APE. Nei prossimi giorni esamineremo nel dettaglio le sanzioni per il mancato rispetto degli altri obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici (obbligo di allegazione, obbligo di consegna e obbligo di informativa).

1. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (leggi qui cosa si intende per ristrutturazione importante), il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

2. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

3. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

4. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Il Consiglio nazionale del Notariato ricorda anche che nei casi in cui vige l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, quest’ultimo è propedeutico al rilascio del certificato di agibilità (sul termine di certificato di agibilità e abitabilità leggi il post pubblicato a giugno 2014 su Ediltecnico.it).

Questo significa che la mancata produzione dell’APE comporta “ulteriori conseguenze negative“.

Infine, si ricorda che non sono previste sanzioni per chi trasferisce un immobile a un soggetto terzo tramite un atto di donazione o comunque a titolo gratuito. Volontà di agevolare i passaggi di immobili tra genitori e figli o dimenticanza da parte del legislatore? Non è dato sapere.

Per approfondire il tema della certificazione energetica degli edifici, invitiamo i lettori a consultare lo studio n. 657/2013/C (aggiornamento maggio 2014) del Notariato e la nostra Pagina Speciale all’Attestato di Prestazione Energetica.


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