Ci sono novità in materia di violazione dell’APE Attestato Prestazione Energetica: la Circolare 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate affida al Ministero il compito di attribuire le sanzioni a chi non presenta l’Attestato di prestazione energetica. La Circolare contiene, oltre alle altre cose, tra cui anche novità sulla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni della materia riguardante l’Attestato di prestazione energetica.
L’art. 34 del decreto modifica l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello Sviluppo Economico il soggetto competente a emettere le sanzioni in materia di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato prestazione energetica (Legge 24 novembre 1981, n. 689).
Bisogna precisare che il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’Attestato di Prestazione Energetica, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Ministero dello sviluppo economico.
L’Agenzia delle entrate individuerà le informazioni disponibili e considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Leggi la Circolare 31/E/2014.
Tutte le informazioni per scrivere l’Attestato di prestazione energetica: “APE. Guida all’attestato di Prestazione energetica” di Giovanna de Simone.
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