L’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio e pertanto il relativo compenso si pone a carico del cliente; al contrario, quando l’attività sia svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa deve essere ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 18 dicembre 2012 – 19 aprile 2013, n. 9529
Teramo, 12 Luglio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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