Aumentano le possibilità di accesso al credito per chi ha avuto problemi non gravi

Creato il 28 settembre 2011 da Robertoborz
LEGGE 12 LUGLIO 2011 n.106
Aumentano le possibilità di accesso al credito per chi ha avuto problemi non gravi. Con la Legge 12 luglio 2011 n. 106 , vengono introdotte importanti novità in tema di presenza dei dati relativi alla conduzione dei finanziamenti di famiglie e aziende, in caso di ritardi nei pagamenti. Con la Legge 12 luglio 2011 n. 106 (che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70), vengono introdotte importanti novità in tema di presenza dei dati relativi alla conduzione dei finanziamenti di famiglie e aziende, in caso di ritardi nei pagamenti. In particolare, si evince dalla legge ad oggi in vigore, quando si sia comunque pagato anche se in ritardo non oltre sei rate (o una rata semestrale), la cancellazione deve avvenire dopo dodici giorni dall’avvenuto pagamento. Da una prima interpretazione del sintetico testo legislativo, sembra inoltre che d’ora in avanti non esista più il limite delle sei rate; dunque la cancellazione sarebbe pressoché immediata in qualsiasi caso di ritardo sanato. La legge prevede specificamente anche una sanatoria per le situazioni preesistenti la sua entrata in vigore. Di seguito l'estratto dalla citata legge. «Art. 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento. 2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

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