In tema di trattamento economico dei medici pediatri di libera scelta, l’art. 7, comma 2, dell’accordo collettivo nazionale, recepito con d.P.R. 21 ottobre 1996 n. 613, prevede la possibilità dell’azienda di richiedere annualmente una dichiarazione della situazione soggettiva professionale del medico ed indica, nella specificazione delle notizie a tal fine rilevanti, anche quelle aventi riflesso sulla corresponsione dell’indennità di piena disponibilità: pertanto, sino a quando non intervenga la richiesta dichiarazione scritta e la relativa assunzione di responsabilità da parte del medico, non può assumere rilievo, ai fini della disciplina del rapporto, la situazione inerente alla mancanza di altri tipi di rapporto o di convenzione con istituzioni pubbliche o private.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, 10.03.2011, n. 5711
Teramo, 04 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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