Il contratto di leasing non ha una disciplina legale specifica in quanto è una fattispecie di contratto atipico che trova la propria natura nel codice civile e nella libertà di porre in essere contratti anche non espressamente disciplinati dal codice civile; tuttavia è possibile trovarne una definizione al’interno dell’art. 17, legge 2 maggio 1976, n. 183, nel quale le operazione di locazioni finanziaria sono definite come quelle operazioni aventi ad oggetto beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con la facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Ai sensi dell’art. 1323 del Codice Civile “tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”.
La stessa Corte di Cassazione nella Sent. della n. 3023 del 6 maggio 1986 ha definito la locazione finanziaria come quel contratto “avente per oggetto la disponibilità di un bene per un periodo di tempo determinato, dietro il corrispettivo di un canone periodico fissato in relazione al recupero del prezzo del bene ed al conseguimento di un utile adeguato e tendente ad esaurire le proprie finalità produttive e finanziarie, nell’ambito di quel periodo di tempo la cui scadenza è caratterizzata dal quasi venir meno dell’utilità economica della cosa utilizzata.
Con il contratto di leasing – la società di leasing o Concedente (c.d. Leasse) – concede un credito ad un altro soggetto – l’Utilizzatore (c.d. Lessor) – attraverso il quale il concedente mette a disposizione del primo un bene scelto dall’Utilizzatore ed acquistato dal Concedente, dietro il corrispettivo di un canone periodico e con la facoltà per l’Utilizzatore di decidere, al termine del contratto, tra la restituzione del bene alla società Concedente e l’acquisto del bene dietro pagamento di un prezzo stabilito ex ante (c.d. prezzo di riscatto).
La differenza quindi tra contratto di compravendita con riserva di proprietà e contratto di locazione finanziaria consiste nel fatto che mentre nel primo si acquisisce il diritto di proprietà solo dopo il pagamento dell’ultima rata nella locazione finanziaria si acquista solo la disponibilità del bene e la possibilità di acquistarne in futuro la proprietà dietro il pagamento del prezzo di riscatto.
La finalità del leasing è quella di far acquisire al soggetto utilizzatore (c.d. Lessor) la disponibilità di beni atti a lui necessari senza il pagamento del prezzo dietro il pagamento di un canone di locazione ed uno spread che rappresenterà il margine di profitto della società di leasing (c.d. Leassee) che acquisterà il bene per poi concenderlo in locazione al Lessor.
Gli obblighi del Concedente
L’obbligazione principale a carico del concedente consiste nel mettere a disposizione il bene avente le caratteristiche definite con l’utilizzatore e nei tempi e nei modi stabiliti. Alla luce di quanto detto, può affermarsi che, nel contratto di locazione finanziaria, l’obbligo del Concedente è soltanto quello di pattuire con il fornitore che il bene venga da questi consegnato all’Utilizzatore nei tempi e nei modi stabiliti tra fornitore e Utilizzatore.
Gli obblighi dell’utilizzatore
L’obbligazione dell’utilizzatore consiste nel pagamento dei canoni concordati con il concedente in sede di stipula del contratto, nonché a fare un “buon uso” del bene. A carico dell’utilizzatore l’obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto può essere risolto ai sensi dell’art. 1458 del Codice Civile, ossia il Concedente ha il diritto alla restituzione del bene
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