Motivazioni carenti, poco approfondite o senza un valido motivo circostanziato da osservazioni pertinenti rendono illegittimo il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza (leggi anche L’Autorizzazione Paesaggistica dopo il Decreto del Fare).
Giungono a decisioni simili in tempi diversi la sezione VII del TAR Campania e la sezione II bis del TAR Lazio con due sentenze recentissime rispettivamente del 28 ottobre e del 6 novembre scorso.
Ma andiamo nel dettaglio e vediamo come hanno argomentato i giudici amministrativi campani e laziali, accogliendo i ricorsi dei privati contro il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici.
Nella sentenza del TAR Campania 28 ottobre 2013, n. 4792, i giudici amministrativi accolgono il ricorso di un privato che aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di una serra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
L’organo statale si era espresso negativamente alla costruzione della serra, affermando che la stessa “per dimensione e ubicazione costituisce detrattore ambientale”.
Ebbene i giudici amministrativi hanno dato ragione al privato, ritenendo illegittimo il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Scrivono infatti i giudici: “[il privato] ha ragione quando lamenta che la Soprintendenza non abbia dato conto in maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla costruzione della serra, né spiegando perché la dimensione e l’ubicazione di questa sarebbero contrastanti con il vincolo oggetto di tutela, né chiarendo in cosa si sostanzierebbe la detrazione ambientale che deriverebbe dalla sua realizzazione: le espressioni usate nell’occasione, difatti, oltre ad essere estremamente sintetiche, appaiono del tutto vaghe e generiche, per cui denotano una insufficienza della valutazione, a sua volta conseguenza di una istruttoria evidentemente carente”.
La sentenza 6 novembre 2013, n. 9478 del TAR Lazio, invece, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato.
Anche in questo caso, infatti, l’ente statale non ha fornito nessuna dimostrazione attendibile del carattere di inedificabilità assoluta del vincolo. Ci troviamo di fronte, in questo caso, non a un diniego che spiega in maniera poco chiaro il motivo del rifiuto ma, piuttosto, di un diniego immotivato “adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto in ordine ad un progetto che invece risultava conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili”.