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Autorizzazione paesaggistica: la procedura muta ancora e si semplifica

Creato il 01 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Autorizzazione paesaggistica

Giungono ulteriori novità e modifiche all’iter complessivo del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel nostro paese: un cambiamento nella direzione della semplificazione e dello snellimento procedurale. Cerchiamo di capire in che modo.

Il decreto legge 83 del 31 maggio 2014 (recante rubrica “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”) contribuisce infatti ad introdurre una rilevante modifica alla materia della realizzazione di interventi edilizi in aree vincolate disciplinata dal decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 (ovverosia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Urbanistica e territorio: alcune commissioni parlamentari sono al lavoro sulla bozza di disegno di legge inerente al governo del territorio (Riforma urbanistica): in proposito leggi l’articolo Riforma urbanistica ai nastri di partenza: ecco i punti salienti.

Attraverso tale norma viene consentito all’Amministrazione regionale il superamento del silenzio della Soprintendenza in merito al parere da rilasciare entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. La Regione infatti rilascia il permesso di costruire in tali circostanze solo dopo aver ricevuto il via libera (sotto forma di parere) da parte della Soprintendenza competente. In precedenza quest’ultimo parere aveva valenza obbligatoria, superabile soltanto mediante l’apertura di una conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione regionale coinvolta. Ora non più: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla ricezione degli atti senza che la soprintendenza abbia emesso il relativo parere, l’Amministrazione può procedere con la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Ecco un’importante pronuncia di un tribunale amministrativo, in questo caso in materia di diniego di autorizzazione, nell’articolo Autorizzazione Paesaggistica, il diniego fuori tempo massimo non vale.

Il cambiamento si inserisce all’interno di un processo di modifiche che negli ultimi tempi hanno interessato il tema dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto il silenzio della Soprintendenza pare possedere ora nell’ordinamento un effetto di tipo “devolutivo”, spostando ed accentuando il peso decisionale relativo all’autorizzazione in capo alla Regione. Tale parere è pertanto da ritenersi privo di valore vincolante, con buona pace (almeno per ora) di una giurisprudenza amministrativa un po’ ondivaga in materia (alcune sentenze parlano di improcedibilità nel caso di carenza di parere): in tal senso il momento della conversione in legge del decreto (prevista per l’ultima settimana di luglio) dovrà provvedere a confermare o comunque a definire in maniera puntuale il merito di tale procedura in caso di mancante parere fornito dalla Soprintendenza.


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