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Autovelox a terni, cittadini usati come un bancomat?

Creato il 14 aprile 2012 da Goodmorningumbria @goodmrnngumbria

LETTERA A GOODMORNINGUMBRIA

Apprendo dalle dichiarazioni del Sindaco Di Girolamo che sul caso degli autovelox di Via dello Stadio e Via Alfonsine il Comune non farà nessuna retromarcia, convinto di aver spiegato con la dovuta chiarezza la regolarità del posizionamento degli apparecchi. Non si comprede però per quale motivo il Sindaco ammetta la necessità di migliorare la segnalatica per aumentare la visibilità degli apparecchi, andando di fatto a riconoscere uan carenza sulla quale si fonda l’illegittimità degli stessi autovelox. Questi infatti secondo l’articolo 142 del codice della strada devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità (D.M. 15/08/2007 del Ministero dei Trasporti) ed infine tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. Se l’amministrazione Comunale sospetta di essere in difetto rispetto a queste questioni, per le quali diversi automobilisti stanno ricorrendo al giudice di pace, è secondo noi necessario ammettere l’errore, evitanto che i cittadini siano trattati come bancomat e annullare le multe onde evitare anche il pagamento delle spese con danno economico per il Comune.

 Matteo Bressan - Presidente Club della Libertà di Terni Italia Libera

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NOTA DI REDAZIONE

 Cassazione:In città rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento”

Secondo l’articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da ”remoto”, questi sono sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità  di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo.  È accaduto però, secondo la Cassazione, sentenza 3701/2011, che alcuni comuni hanno forzato un po’ la mano ai prefetti ottenendo un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici,  pur riconoscendo l’autonomia dei prefetti, hanno annullato i verbali. Secondo un’altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse “trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02”. Paletti più rigidi per l’accertamento delle infrazioni al limite di velocità tramite autovelox. Le ultime sentenze della Cassazione, infatti, definiscono meglio il quadro delle tutele per gli automobilisti. Così, per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti, i giudici di Piazza Cavour, con una recente sentenza, hanno riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava.

Con un’altra recente pronuncia, invece, la Suprema Corte ha annullato una multa in quanto dal verbale non emergeva la presenza dell’agente di polizia municipale nella fase di “elaborazione dell’accertamento”, avendo il comune interamente esternalizzato la gestione del servizio.
Mentre, per quanto riguarda i rilevamenti in città, le multe elevate su percorsi urbani “ordinari” sono sempre annullabili anche quando vi è stato il placet del prefetto all’installazione.

 



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