E’ legittimo l’accordo intercorso tra cliente e professionista che, anche prima della riforma operata dal d.l. n. 223/2006, preveda – in favore del secondo – il pagamento di una somma ulteriore in caso di esito positivo della controversia o in caso di particolare gravosità dell’impegno (c.d. palmario).
Cassazione Civile, Sez. II, 26 Aprile 2012, n. 6519
Teramo, 05 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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