I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello (allegato 1), sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- i motivi dell’utilizzo;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori
Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno
- posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che dal 21 marzo 2014 (Decreto Legge n. 34/2014) non è più obbligatorio prevedere una motivazione per l’utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo determinato.
La comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso (allegato 2). Soltanto ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione (allegato 3). È appena il caso di sottolineare che il contratto di somministrazione di cui si parla è il contratto commerciale stipulato con l’agenzia di somministrazione. Da ultimo si rammenta che la norma prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 250,00= ad €uro 1.250,00=.
Comunicazione Annuale Lavoratori somministrati
Comunicazione Preventiva Lavoratori somministrati
Comunicazione Successiva Lavoratori somministrati
Teramo, 23 Gennaio 2015 Avv. Annamaria Tanzi
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