Magazine Lavoro

Badante e Colf - CCNL 2010-2013

Creato il 24 febbraio 2013 da Giampierx
CLASSIFICAZIONE
Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficenti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficenti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficenti (formato). Svolge mansioni di assitenza a persone non autosufficenti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
ORARIO DI LAVORO
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).-

LAVORO STRAORDINARIO
Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

SCATTI ANZIANITÀ
Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-
FESTIVITÀ
1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.-
FERIE
Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-
MALATTIA
L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.
Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
- 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
- 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
- 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.
Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
- 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
- 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
- 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.
TREDICESIMA MENSILITÀ
Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-
TFR (Trattamento di fine rapporto)
Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI: Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all’anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.

CONTRIBUZIONE
Per i lavoratori domestici ci sono quattro livelli di contribuzione. I primi tre sono agganciati alla retribuzione effettiva oraria, che ai fini contributivi comprende la quota per la tredicesima e quella per le indennità di vitto e alloggio per le colf e le badanti che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti. Il quarto livello di contribuzione, nettamente più basso, prescinde dalla retribuzione oraria e si riferisce alle lavoratrici che hanno presso stessa famiglia un orario di lavoro superiore a 24 ore alla settimana. Tra le 24 ore e le 25 ore c'è un salto notevole. Basta un'ora di lavor in più per far scattare la tariffa ridotta che permette alla famiglia di risparmiare più del 30% sul costo dei contributi.
IL CALCOLO
Per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali, per i quali si prescinde dalla retribuzione, il calcolo della cifra da pagare è semplicissimo: basta moltiplicare il contributo orario (0,98 euro) per il numero di ore lavorate nel trimestre. Le operazioni da fare sono invece più d'una se la colf lavora in casa per meno di 25 ore settimanali. In questo caso per sapere in quale delle tre fasce rientra il contributo orario bisogna prima calcolare la retribuzione effettiva alla quale si arriva sommando alla paga oraria:
a) la quota per la tredicesima;
b) un ao più quote per le indennità di vitto e alloggio, per le colf che sono a servizio intero o che consumano in casa uno o più pasti.
La quota per la tredicesima si calcola dividendo la paga oraria per 12. Se questa fosse, ad esempio, di otto eurol'ora bisogna aggiungere 0,67 euro. In questo caso la retribuzione oraria effettiva è di 8,67 (8+0,67) si colloca nella seconda fascia alla quale corrisponde un contributo orario di 1,51 euro.
CONVIVENTI
Per le colf conviventi e per quelle che consumano in casa uno o più pasti, alla retribuzione comprensiva del rateo di tredicesima bisogna aggiungere anche le indennità convenzionali di vitto e alloggio, il cui valore complessivo nel 2010 è di 4,93 euro al giorno, di cui 1,72 per ogni pasto e 1,49 per il pernottamento. L'importo da caricare sulla retribuzione oraria si trova moltiplicando il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto le prestazioni in natura nel corso del mese, per il valore del pasto mensile e dividendo il risultato per il numero di ore lavorate nello stesso periodo.
L'indennità vitto e alloggio spetta solo quando il lavoratore non ne usufruisce, cioè quando è in ferie o comunque quando non è in casa.-
COME SI VERSA
Per il pagamento dei contributi vanno utilizzati soltanto i bollettini di conto corrente postale forniti dall'INPS.
Per facilitare il pagamento dei contributi nella misura giusta, l'INPS invia ora ai datori di lavoro i bollettini di conto corrente postale già precompilati.
Nei moduli è indicato anche l'importo da versare tenendo conto dei dati commerciali al momento dell'assunzione. Il bollettino precompilato torna utile in quelle situazioni in cui non ci sono nel tempo variazioni nel rapporto di lavoro, in quanto la lavoratrice è sempre la stessa e non sono cambiati il numero delle ore lavorate per ogni trimestre né l'importo orario della retribuzione.
Se invece è cambiato qualcosa il datore di lavoro deve calcolare da solo l'importo da versare e utilizzare i bollettini in bianco che l'INPS manda insieme a quelli precompilati. Con i bollettini di conto corrente i contributi possono essere pagati oltre che alla posta anche presso le tabaccherie del circuito Lottomatica.
C'è inoltre la possibilità di effettuare il pagamento via internet. Chi vuole avvalersi di questo servizio , deve registrarsi sul sito dell'INPS “www.inps.it” seguendo questo percorso: servizi on line – per tipologia di utente – cittadino – lavoratori domestici: pagamenti on line dei contributi. Cliccando su “qui” si apre un tracciato sul quale vanno riportati i dati richiesti per il pagamento via internet dei contributi.
Il servizio costa un euro, per ogni operazione, in caso di addebito su Banco Posta o Postepay; per i pagamenti con carta di credito è previsto un fisso di due euro.
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I NON AUTOSUFFICIENTI
I contributi versati all'INPS per la colf e la badante possono essere dedotti dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.549,37 euro: valore corrispondente ai tre milioni di vecchie lire, mai adeguato da quando è stato introdotto con il decreto legislativo 347/2000.
La quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro. Dall'importo pagato va quindi detratta la quota a carico della lavoratrice, anche se la maggior parte delle famiglie di fatto non la trattiene sulla busta paga.
Può dedurre i contributi dal reddito solo chi è regolarmente registrato all'INPS come datore di lavoro. Non è ammesso quindi il trasferimento del carico contributivo da una persona all'altra.
Al bonus sui contributi previdenziali se ne può aggiungere un altro più specifico, destinato a ridurre le spese sostenute dal contribuente per pagare le persone addette alla sua assistenza personale nel caso in cui non sia autosufficente. In pratica si può usufruire di una detrazione di imposta del 19 per cento su un importo massimo di 2.100 euro per spese sostenute se il reddito familiare di chi la chiede non supera i 40.000 euro all'anno. Se si verificano entrambe queste condizioni con la detrazione si possono recuperare 399 euro.
MINIMI SALARIALI ANNO 2013

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria

A606,794,41

AS717,125,20

B772,285,52

BS827,445,85

C882,626,18

CS937,786,49

D1.103,267,50

DS1.158,427,83


Presenza notturna livello unico euro 637,14.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficenti euro 951,56
Livello CS Assistenza a persone non autosufficenti (non formato) euro 1.078,44
Livello DS Assistenza a persone non autosufficenti (formato) euro 1.332,20

Vitto e Alloggio Valore Giornaliero - Valore Mensile

Pranzo e prima colazione euro 1,85 euro 55,50

Cena euro 1,85 euro 55,50

Alloggio euro 1,61 euro 48,30

Totale euro 5,31 euro 159,30


CONTRIBUTI ORARI DEL 2013Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,77 con CUAF Contributo orario euro 1,38 (0,35) senza CUAF Contributo orario euro 1,37 (0,35) Retribuzione oraria effettiva da 7,78 a 9,47 con CUAF Contributo orario euro 1,56 (0,39) senza CUAF Contributo orario euro 1,55 (0,39)Retribuzione oraria effettiva oltre 9,47 con CUAF Contributo orario euro 1,90 (0,47) senza CUAF Contributo orario euro 1,89 (0,47)b) Orario oltre le 24 ore settimanaliQualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,00 (0,25)Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,00(0,25) *CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Rapporti di lavoro a tempo determinato:a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,77 con CUAF Contributo orario euro 1,48 (0,35) senza CUAF Contributo orario euro 1,47 (0,35) Retribuzione oraria effettiva da 7,78 a 9,47 con CUAF Contributo orario euro 1,67 (0,39) senza CUAF Contributo orario euro 1,66 (0,39)Retribuzione oraria effettiva oltre 9,47 con CUAF Contributo orario euro 2,03 (0,47) senza CUAF Contributo orario euro 2,02 (0,47)b) Orario oltre le 24 ore settimanaliQualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,07 (0,25)Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,07 (0,25) *CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


MINIMI SALARIALI ANNO 2012

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria

A595,364,33

AS703,615,10

B757,735,42

BS811,855,74

C865,996,06

CS920,116,37

D1.082,487,36

DS1.136,607,68


Presenza notturna livello unico euro 625,14.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficenti euro 933,63
Livello CS Assistenza a persone non autosufficenti (non formato) euro 1.058,12
Livello DS Assistenza a persone non autosufficenti (formato) euro 1.307,10

Vitto e Alloggio Valore Giornaliero - Valore Mensile

Pranzo e prima colazione euro 1,81 euro 54,30

Cena euro 1,81 euro 54,30

Alloggio euro 1,57 euro 47,10

Totale euro 5,19 euro 155,70


CONTRIBUTI ORARI DEL 2012
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,54 con CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,34)
senza CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,34)
Retribuzione oraria effettiva da 7,54 a 9,19 con CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,38)
senza CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,38)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,19 con CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,46)
senza CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,46)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,24)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,24)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Tredicesima mensilità
Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


MINIMI SALARIALI ANNO 2011

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria

A580,504,22

AS686,054,97

B738,825,28

BS791,595,60

C844,375,91

CS897,146,21

D1.055,467,18

DS1.108,237,49


Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficenti euro 910,33
Livello CS Assistenza a persone non autosufficenti (non formato) euro 1.031,71
Livello DS Assistenza a persone non autosufficenti (formato) euro 1.274,47
Vitto e alloggio (importo giornaliero)
Pranzo e prima colazione euro 1,75
Cena euro 1,75
Alloggio euro 1,52
Totale giornaliero euro 5,02
CONTRIBUTI ORARI DEL 2011
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,34 con CUAF Contributo orario euro 1,36 (0,33)
senza CUAF Contributo orario euro 1,37 (0,33)
Retribuzione oraria effettiva da 7,34 a 8,95 con CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,37)
senza CUAF Contributo orario euro 1,55 (0,37)
Retribuzione oraria effettiva oltre 8,95 con CUAF Contributo orario euro 1,88 (0,45)
senza CUAF Contributo orario euro 1,89 (0,45)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 0,99 (0,24)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,00 (0,24)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


MINIMI SALARIALI ANNO 2010

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria

A572,714,16

AS676,074,90

B728,915,21

BS780,975,52

C833,045,83

CS885,106,13

D1041,307,08

DS1093,367,39


Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficenti euro 898,12
Livello CS Assistenza a persone non autosufficenti (non formato) euro 1.017,87
Livello DS Assistenza a persone non autosufficenti (formato) euro 1.257,37
Vitto e alloggio (importo giornaliero)
Pranzo e prima colazione euro 1,72
Cena euro 1,72
Alloggio euro 1,49
Totale giornaliero euro 4,93
CONTRIBUTI ORARI DEL 2010
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,22 Contributo orario euro 1,34 (0,32)
Retribuzione oraria effettiva da 7,22 a 8,81 Contributo orario euro 1,51 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva oltre 8,81 Contributo orario euro 1,85 (0,44)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF* Contributo orario euro 0,98 (0,23)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 0,97 (0,23)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it” Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

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