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Banche in crisi, chi rischia..?

Da Roxioni
Banche in crisi, chi rischia..?Come resistere ai crack finanziari mentre le borse vanno a picco.
Nonostante le perentorie rassicurazioni di Berlusconi "Nessuna banca italiana fallirà ", l'istituzione di un fondo da 20 miliardi di euro che affiancherà il fondo interbancario di tutela dei depositi e il taglio di mezzo punto del costo del denaro deciso congiuntamente a livello mondiale dalla Fed e dalla Bce, i risparmiatori italiani sono in allarme.
Anche perchè le prospettive non sono certo rassicuranti: il Fondo Monetario Internazionale prevede per l'Italia altri due anni di recessione e, secondo un sondaggio di Repubblica, il 30 % degli italiani teme di non riuscire a pagare il mutuo per la casa. Davanti alla
peggiore crisi finanziaria dal 1930 gli italiani si pongono diversi interrogativi: i soldi depositati nei conti correnti sono al sicuro? Quali forme di investimento sono al riparo dalle turbolenze finanziarie? Cosa succede se la banca diventa insolvente?
Conti correntiLe banche italiane e le filiali dei gruppi stranieri aderiscono al fondo interbancario di tutela dei depositi. Nel caso in cui una banca iscritta vada in bancarotta, il fondo provvede al rimborso della somma depositata fino a un massimo di 103.291,38 euro (il doppio se il conto è cointestato). Il rimborso vale per ciascun cliente e, se si hanno conti correnti in diverse banche, ciascun istituto. Le modalità di rimborso prevedono che il liquidatore nominato contatti entro un mese il risparmiatore avviando la procedura in due tranche: i primi 20mila euro nei primi 3/9 mesi e la parte restante in un periodo di tempo stabilito dal liquidatore. Sono 303 le banche che aderiscono al fondo, (consulta l'elenco completo); se la banca è straniera e non aderisce al fondo italiano si segue la procedura prevista nel paese d'origine. Le garanzie di tutela valgono anche per i conti online, ovviamente se la banca ha aderito al fondo interbancario. I conti di deposito lanciati in Italia da banche stranierie, come Conto Arancio, rientrano nella copertura del fondo di garanzia interbancario.
Certificati di depositoBanche in crisi, chi rischia..?I certificati di deposito sono garantiti dal fondo interbancario, ma solo se nominativi. Sono esclusi, pertanto, quelli al portatore.
Azioni, BoT, bond, etf e fondiGli strumenti di investimento contenuti nel conto titoli non sono intaccati da un’eventuale insolvenza della banca. Questi, infatti, non fanno parte del patrimonio della banca che si limita a custodirli.
Pronti contro termine (Pct)I Pct non sono coperti dalla tutela del fondo interbancario. Con questi prodotti finanziari la banca vende al cliente dei titoli impegnandosi a riacquistarli a prezzo e scadenza predeterminati. Dipende dai titoli acquistati (vedi l'elenco qui sotto), se la banca risulta insolvente e il sottostante è composto da titoli della stessa banca il risparmiatore potrebbe incontrare diversi problemi. Il rischio è limitato nel caso di titoli di Stato.
Libretti postaliI conti correnti postali sono garantiti dalla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una società per azioni controllata per il 70% dallo Stato e per la restante parte da fondazioni, soprattutto bancarie. La garanzia sui libretti postali è, pertanto, simile a quella offerta dai titoli di Stato italiani.
Il fondo interbancario di tutela dei depositi non vale per:
Banche in crisi, chi rischia..?- azioni, bond e altri strumenti di investimento contenuti nel deposito titoli. Ma in questo caso il risparmiatore deve star tranquillo, perché sono separati dal patrimonio della banca. In caso di liquidazione verrebbero riconsegnati al risparmiatore
- pronti conto termine
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca
- i depositi
* riconducibili a operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita)
* delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
* effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonche’ i crediti delle stesse;
* delle societa’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa’ dello stesso gruppo bancario;
* anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell’alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
* anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
* per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori;
* gli altri fondi rimborsabili al portatore. fonte
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