Black-list del lavoro a progetto

Creato il 13 dicembre 2012 da Studiocassaro

Il Ministero del Lavoro,con circolare n.29 del 11 dicembre 2012, ha elencato le attività che non possono essere inquadrate nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma, in caso contrario gli ispettori procederanno a ricondurre tali rapporti di lavoro nella fattispecie del lavoro subordinato. La circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.Nell'elenco delle figure non inquadrabili nell'ambito di un contratto a progetto e, pertanto, tipiche del rapporto di lavoro dipendente, ritroviamo:
- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;- addetti alle agenzie ippiche;- addetti alle pulizie;- autisti e auto trasportatori;- baristi e camerieri;- commessi e addetti alle vendite;- custodi e portieri;- estetiste e parrucchieri;- facchini;- istruttori di autoscuola;- letturisti di contatori;- magazzinieri;- manutentori;- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;- piloti e assistenti di volo;- prestatori di manodopera nel settore agricolo;- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;- addetti alla somministrazione di cibi o bevande;- prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.


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