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Pensioni: il taglio degli assegni e i fondi speciali

Creato il 14 febbraio 2015 da Robertoborz
PENSIONI: IL TAGLIO DEGLI ASSEGNI E I FONDI SPECIALI
La riforma delle pensioni ha introdotto, dal 1°gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 
Il contributo serve per il riequilibrio dei fondi.
Le gestioni interessate sono:* il Fondo trasporti (detto anche autoferrotranvieri) cui erano iscritti i dipendenti da aziende ed enti esercenti pubblici servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie; dal 1996 il personale è iscritto all’Ago in evidenza contabile separata);
* il Fondo elettrici relativo ai dipendenti Enel nonché ai dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica con almeno 15 dipendenti (soppresso dal 2000);
* il Fondo telefonici relativo al personale dipendente da società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia (soppresso dal 2000);
* il Fondo Inpdai nato per gestire i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali nonché di coloro che prestano attività lavorativa operando sul piano gerarchico più elevato (soppresso dal 2003);
* il Fondo volo provvede alla liquidazione delle pensioni del personale di volo: piloti, assistenti di volo e tecnici di volo.
La misura del contributo varia a seconda che gli iscritti abbiano lo status di pensionati oppure di lavoratori ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione introdotta dalla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria vigente presso l’Inps.
Il contributo consente di rendere più equi i trattamenti pensionistici eliminando il divario tra i lavoratori che, a parità di contribuzione e retribuzione percepita, possono avere trattamenti differenti a causa dei diversi criteri di calcolo esistenti nelle diverse "casse".
Nel caso di pensionati, l’ammontare della misura del contributo oscilla tra un minimo dello 0,3% per anzianità al 31 dicembre 1995 tra cinque e 15 anni per giungere fino all’1% per quegli iscritti che potevano vantare all’epoca della riforma Dini (legge 335/1995) oltre 25 anni di contribuzione.
Rimangono escluse dal contributo le pensionii il cui  importo mensile sia pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (per il 2012 la soglia diventa 2.402,65 euro), le pensioni e gli assegni di invalidità nonché le pensioni di inabilità.
La riforma prevede una clausola di salvaguardia stabilendo che con l’applicazione del contributo di solidarietà, il trattamento pensionistico "decurtato" non potrà essere comunque inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.
Invece, nel caso dei lavoratori la misura del contributo è stabilita in misura fissa pari allo 0,5% per tutti i fondi confluiti e prescindendo dall’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995.
Sulla base dei parametri e delle valutazioni, che hanno tenuto conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle gestioni Inps interessate dalla disposizione, emerge che il beneficio per le casse dell’Erario suipensionati ammonta a 47 milioni di euro per anno mentre sui lavoratori attivi il beneficio ammonta a 68 milioni di euro per anno; il risparmio complessivo ammonta a oltre 115 milioni di euro che, al netto dell’aliquotamarginale media fiscale, determina un beneficio effettivo in termini reali per oltre 72 milioni di euro.

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