Un freno alla maxi-fattura se il gestore del servizio ha sostituito il contatore senza avvisare l’utente
Annullata la bolletta dell’acqua. Viola il principio di buona fede l’iniziativa unilaterale del fornitore che è comunque tenuto a verificare il consumo: ecco perché è importante lo strumento di rilevamento
Non va pagata la bolletta dell’acqua se il fornitore del servizio idrico sostituisce il contatore senza darne comunicazione all’utente. Tale comportamento, infatti, è contrario ai principi di correttezza e buona fede che, il codice civile, impone nell’esecuzione di qualsiasi tipo di contratto, sia anche quelli per la fornitura delle utenze come luce, acqua e gas.
A dirlo è il Giudice di Pace di Agrigento, in una recente sentenza. ( in tal senso GdP Agrigento, sent. n. 163/14.)
Anche se esiste l’autolettura, essa è non è un obbligo per il cittadino che usufruisce del servizio, ma un semplice onere. Che significa ciò? Che se l’utente omette di comunicare al gestore il consumo effettivo, sarà tenuto a pagare solo l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.
Spetta invece sempre alla società che gestisce il servizio idrico di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare se eventualmente il titolare dell’utenza abbia pagato somme superiori al dovuto. E il vero consumo si può accertare soltanto con la lettura del contatore.
Del resto, già in passato l’Autorità Garante per l’Energia e il Gas (Art. 11 comma 11.2 della deliberazione 28.12.1999.) aveva precisato che la sostituzione del contatore può avvenire unicamente con il consenso scritto del cliente; in tale occasione, quest’ultimo, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il giudice togato coglie la palla al balzo per ricordare come il principio di buona fede, applicabile a tutti i contratti non solo nella fase di costituzione, ma anche in quella successiva di esecuzione e attuazione, richiede che le parti si comportino, tra loro, in modo corretto. E ciò non solo riguardo ai rapporti nell’ambito del singolo contratto, ma anche con riferimento al complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto stesso.
Insomma, è dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte in modo da conservare integre le reciproche ragioni e interessi.
La violazione di tale obbligo implica la possibilità, per l’utente, di chiedere al giudice l’annullamento della fattura per il servizio idrico ricevuto o, comunque, la riduzione della stessa a un importo equo!
Foggia, 29 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo