Mediante un provvedimento emanato lo scorso 14 gennaio (Provv. n. 6743/2016, recante rubrica “Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10…”), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito termine e modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 in relazione alle ristrutturazioni edilizie.
Il credito è utilizzabile solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è soggetto ai controlli dell’Amministrazione Finanziaria. Queste le due caratteristiche principali del credito d’imposta di cui all’art. 10 d. l. 83/2014, concesso a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
“Il credito d’imposta di cui all’articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, – si legge nel primo paragrafo – concesso a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”.
Il credito ammonta al 30% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie, ovverosia interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un massimo di 200mila, ed è disciplinato nel dettaglio dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2015.
Tale decreto ha demandato all’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità e i termini della fruizione del credito in questione. Il provvedimento appena emesso dall’Agenzia definisce le modalità stabilite:
1. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
2. Controlli automatizzati verificheranno, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
3. Verrà istituito un apposito codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24.