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Bonus 80 euro. Busta paga di maggio più pesante

Da Pukos
Bonus 80 euro. Busta paga di maggio più pesante

La retribuzione del mese di maggio coincide con il primo appuntamento del bonus Irpef

Premessa Il tanto discusso bonus Irpef è giunto finalmente al suo primo appuntamento. Infatti, con lo stipendio del mese di maggio, così come specificato dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014, il sostituto di imposta dovrà erogare al proprio dipendente o assimilato fiscalmente i primi 80 euro. Ricordiamo che il percipiente non dovrà inoltrare alcuna istanza al datore di lavoro o committente visto che il bonus sarà riconosciuto in maniera automatica. Sono queste alcune delle indicazioni derivanti dal Forum Lavoro 2014 organizzato con dalla stampa specializzata.

Adempimenti dei sostituti di imposta
A pochi giorni dall’erogazione dei primi 80 euro, i sostituti di imposta si trovano a fare i conti con una serie di adempimenti. Si tratta di un momento particolarmente delicato, in quanto è possibile che in caso di errore vi sia la necessità di andare a conguaglio a fine anno, o nelle peggiori delle ipotesi, scontare una sanzione in caso di indebite compensazioni. Riepiloghiamo, quindi, quali sono gli adempimenti che sostituto di imposta deve tenere conto. Innanzitutto, bisogna verificare la natura del reddito del dipendente o assimilato corrisposto nel periodo di imposta 2014. Una volta accertato che il reddito rientra in una delle categorie inquadrate dalla legge (art. 49, c. 1 del TUIR e art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR), bisogna confrontare l’imposta lorda e le detrazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 del TUIR. Se da tale confronto emerge un debito di imposta, allora il datore di lavoro è tenuto a erogare il bonus; in caso contrario, il lavoratore è escluso dal beneficio. In altri termini, affinché spetti il bonus l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti. Al riguardo, bisogna tenere ben presente che non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico.

Reddito complessivo
Terminata tale fase, il sostituto è chiamato a determinare il reddito complessivo (2014) del dipendente, mediante una stima effettuata su base mensile. A tal proposito, si ricorda che fino a 24 mila euro, l’importo della detrazione per l’anno sarà di 640 euro; se invece risulta superiore ma fino a 26 mila euro, il credito spetta ma in misura ridotta, cioè per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2 mila euro. È chiaro che calcolarne l’importo non è un atto di ordinaria amministrazione, in quanto il sostituto d’imposta è chiamato a stimare il reddito che andrà ad erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato (basta pensare ai lavoratori a progetto il cui rapporto di lavoro può variare in corso d’anno). Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014.


Calcolo del bonus

Verificato che anche il reddito complessivo rientra nei parametri stabiliti dal D.L. n. 66/2014, si procede al calcolo dell’importo del bonus spettante. In questa fase, il sostituto deve rapportare il bonus al periodo di lavoro eseguito dal lavoratore nell’anno 2014 (art. 1 c. 2 del D.L. n. 66/2014). Quindi, il bonus di 640 euro va proporzionato in base ai giorni effettivi di lavoro svolti dal lavoratore stesso (es. se un dipendente ha lavorato 120 giorni nell’anno 2014, spetterà un bonus di 210,41 euro (640/365)*120).

Recupero del credito di imposta
Una volta che si è a conoscenza del credito da erogare, va liquidato dal datore di lavoro nei periodi di paga che vanno da maggio a dicembre. L’anticipo di tali somme potranno essere recuperate in compensazione, mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo “1655” istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7 maggio scorso. Nel caso in cui le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d’imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. Fonte: FiscalFocus

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