Con circolare n.9/E del 14 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione pratica dell'art.1 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 il cosiddetto "bonus" di 80 euro in busta paga consistente in un credito a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (vedi nostro precedente articolo), da cui derivi un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.Tra gli aspetti più importanti nella circolare l'Agenzia chiarisce che:
- tra i soggetti beneficiari del "bonus" vanno compresi anche i non residenti, a condizione che il reddito di tali soggetti sia considerato imponibile in Italia;- nel computo del periodo di lavoro si deve considerare il numero di giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro e pertanto da questi si devono sottrarre i giorni per i quali non spetta alcun reddito;- il credito spetta anche nei casi di mobilità, cassa integrazione guadagni e indennità di disoccupazione;- il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata degli eredi;- il credito sarà riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, ovvero nel successivo mese di giugno ove ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento ne rendano impossibile l'erogazione nel mese di maggio, ferma restando la ripartizione dell'intero importo spettante nel 2014;- nella verifica del limite di 26.000 euro si devono considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, non vanno considerati invece i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività;- per le imprese marittime il credito in questione non abbatte l'importo delle ritenute ai fini dell'agevolazione di cui all'art.4, comma 1, Legge n.30/1998 e pertanto il calcolo rimane immutato; - in caso di assunzione di lavoratori che abbiamo già intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno è bene che il datore di lavoro richieda il modello Cud redatto dal precedente datore di lavoro, in mancanza del Cud il calcolo verrà effettuato sulla base dei soli dati reddituali a disposizione del nuovo datore di lavoro ed a questo proposito è consigliabile, nell'interesse del lavoratore, che quest'ultimo comunichi al nuovo datore di non avere i presupposti per godere del "bonus" se ritiene di avere un reddito complessivo superiore a quello che ne consente il riconoscimento (26.000 euro); - considerato che il decreto prevede il riconoscimento del credito "in via automatica" il lavoratore che sia titolare di diversi rapporti di lavoro contestuali è obbligato a produrre ai datori di lavoro una comunicazione nella quale attesti di non aver diritto al "bonus" nel caso in cui i redditi dei singoli rapporti siano di importo tale da avere diritto al "bonus" ma la sommatoria di essi ecceda il limite massimo previsto. In questi casi il credito non spettante può essere restituito nei periodi di paga successivi a quello nel quale viene resa la comunicazione di non spettanza ovvero in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto (nei casi di interruzione rapporto prima della fine dell'anno), oltre che in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore.