Cominciamo ad analizzare dettagliatamente i chiarimenti più importanti in merito alla detraibilità delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E/2014.
Condominio senza amministratore
Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condomini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. I documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni devono essere intestati al condominio mentre i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.
Immobile del coniuge
Il coniuge convivente del proprietario dell’immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. E’ necessario, tuttavia, che sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese, il coniuge convivente indichi i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese
Familiari conviventi
Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Tale annotazione deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa, inoltre, la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Infine l’amministrazione finanziaria chiarisce che l’obbligo di indicare il codice fiscale nell’apposito campo dei modelli 730/2014 e Unico 2014 è limitato al solo caso dei lavori su parti comuni condominiali.
Spese sostenute a mezzo finanziamento
Se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici viene effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che:
- La società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, in modo da consentire di operare la ritenuta del 4%;
- Il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
Bonifico con causale errata
Nell’ipotesi in cui nella causale del bonifico vengano indicati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e ciò sia dovuta a un mero errore materiale che non ha pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti di legge.
Interventi in economia
La detrazione per le spese di riqualificazione energetica compete anche alle imprese individuali e società per gli interventi realizzati in economia, con riferimento ai costi direttamente imputabili all’intervento.
Fonte: ecnews