Nel caso di condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) non provvisto di codice fiscale, risulta possibile beneficiare ugualmente della detrazione fiscale per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate mediante la Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, chiarendo il quesito emerso dalle richieste prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti. Nello specifico questo era l’interrogativo emerso dalla prassi: la risoluzione n. 74/E del 2015 aveva già chiarito che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni minimi, la fruizione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla richiesta del codice fiscale del condominio. Tali chiarimenti possono valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio?
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La circolare afferma che “mediante risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 senza aver richiesto il codice fiscale del condominio. La risoluzione ha ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio ma è stato nel contempo evidenziato che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal d.P.R. 600 del 1973. Su tali pagamenti, infatti, si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane Spa all’atto dell’accredito del pagamento”.
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L’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro che in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, al fine di beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
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In questo senso “il contribuente è tenuto – spiegano le Entrate – in sede di controllo a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio”.
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