La vicenda della ragazzina di Pordenone che si è gettata dal balcone per il timore di tornare a scuola dopo una malattia ha riportato al centro del dibattito, politico e non, il tema del bullismo. Un fenomeno che, purtroppo, colpisce ogni giorno molti giovani, in diverse forme, compresa quella informatica.
(crisisprevention.com)
Contro bullismo e cyberbullismo è presente da mesi in Parlamento una proposta di legge. La prima firma è la responsabile Pd al Welfare Micaela Campana. Il testo è stato depositato alla Camera nel gennaio 2014 ed ha iniziato il suo iter in commissione Giustizia a Montecitorio il 29 maggio 2014. In seguito è stata deliberata una indagine conoscitiva che è tutt’ora in corso e ha visto alcune audizioni tra dicembre e gennaio.
Ecco cosa prevede il testo contro il bullismo. La proposta di legge è di sei articoli e individua innanzitutto come obiettivo quello del contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, prevdendo azioni di carattere preventivo e repressivo.
L’articolo 2 definisce nel dettaglio gli atti di bullismo dividendole in cinque categorie: i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le offese che hanno ad oggetto l’orientamento sessuale, la razza, la lingua, lareligione, l’opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.
Viene poi definito il bullismo informatico che riguarda i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona; l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l’esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
La sanzione prevista per i reati di bullismo e cyber bullismo è la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, con quegli atti, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità.
Viene poi previsto che un minore che abbia arrecato danni a una struttura scolastica, sia chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l’istituto scolastico.
L’articolo 6 pone obblighi in capo al dirigente scolastico, stabilendo che, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico deve informare prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; deve convocare una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza al fine di esaminare la situazione e predisporre percorsi ad personam per l’assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria. (ANSA)