Negli appalti di servizi e forniture (tra i quali rientrano anche quelli relativi alle prestazioni effettuate da tecnici nell’ambito dell’ingegneria e architettura) la dimostrazione delle capacità tecniche dei candidati/concorrenti può essere fornita in uno dei modi indicati dall’art. 42, comma 1, lettere a) e seguenti del d.lgs. 163/2006 s.m.i.
La stazione appaltante dovrà indicare (art. 42, comma 2 d.lgs. 163/2006 s.m.i.) nel bando di gara o nella lettera di invito quali requisiti sono richiesti e quali documenti devono essere presentati per la loro attestazione.
In questo senso diventa, quindi, necessario che il tecnico impegnato in una prestazione commissionata da un soggetto privato o soprattutto pubblico, appena completate le proprie mansioni, abbia cura di richiedere e ottenere un certificato di buona esecuzione relativo ai servizi svolti.
Il certificato deve contenere i dati relativi al tipo di prestazione svolta, entità delle opere, tempi di esecuzione e valutazione delle attività prodotte; in questo senso viene riportato, di seguito, un modulo tipo che può servire da riferimento per la redazione del certificato:
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Ai fini della predisposizione e conservazione dei certificati è utile ricordare che:- i certificati sono dovuti dalle amministrazioni e vanno richiesti dal professionista appena completata la propria prestazione (meglio non rinviare per non essere costretti a ricerche concitate nel momento della partecipazione a gare successive);
- conservare i certificati in modo adeguato anche perché la richiesta di certificazioni su lavori svolti può interessare anche periodi superiori agli ultimi tre anni.