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Buste paga dall’estero e tassazione in italia per attività di ricerca e borse di studio

Da Raffa269

Buste paga dall’estero e tassazione in italia per attività di ricerca e borse di studioDomanda di Matteo sul lavoro in Francia e la tassazione del reddito da lavoro dipendente ai fini irpef in Italia nel caso di attività di ricerca, borsa di studio e simili. Salve, non mi risulta molto chiara la tassazione o meno per i redditi percepiti all'estero (nel mio caso Francia) nell'ambito di attivita' di ricerca (Post-dottorato) in istituti di ricerca esteri.
Guardando le mie " buste paga" francesi sembra che le uniche trattenute siano a fini previdenziali/assicurativi, il che torna con l'articolo 20 della convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Francia: nessuna tassazione in Francia per i ricercatori italiani (fino a due anni).
La questione riguarda quindi la dichiarazione dei redditi qui in Italia: devo dichiarare questo reddito? se si, ho diritto all'esenzione (totale o meno)? Come ottenerla? Si noti che non posso chiedere alcun credito d'imposta pagata all'estero, non avendo pagato alcuna imposta in Francia.
Grazie,

Risposta di Tasse Fisco: L'articolo 2, comma 1 del TUIR dispone che si considerano "soggetti passivi dell'imposta (...) le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato". Il successivo articolo 3, comma 1 del TUIR stabilisce poi che "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (...), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".

Il predetto quadro normativo domestico è concluso dall'articolo 165, comma 1 del TUIR secondo cui "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione".

Alla luce di quanto sopra, l'articolo 20, comma 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia dispone che "le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato (Francia), residente dell'altro Stato (Italia) e che soggiorna nel primo Stato (Francia) al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni". La Convenzione, secondo quanto disposto dall'articolo 2, si applica con riferimento alle sole imposte sui redditi (e non anche ai contributi).

Ciò premesso, nella dichiarazione dei redditi italiani non dovrà riportare i summenzionati redditi in quanto esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della Convenzione Italia - Francia. Non avendo pagato alcuna imposta in Francia, non potrà chiedere la relativa detrazione in Italia. Per completezza, al fine di evitare futuri accertamenti dal parte dell'Agenzia delle Entrate, si raccomanda di far annotare sulle buste paga (se possibile) oppure farsi lasciare un certificato riportante "redditi esenti ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione Italia - Francia).

Per ulteriori informazioni: [email protected]

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