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Calcolo interessi di mora per mancato pagamento del debitore moroso

Da Raffa269

Calcolo degli interessi di moraGli interessi di mora dovuti al mancato pagamento del debitore o oltre la scadenza sono soggetti ad un calcolo simile a quello del tasso di interesse legale, solo che tra loro c’è una sostanziale differenza in quanto quelli di mora scattano a seguito del mancato adempimento della parte contraente di una delle obbligazioni contrattuali e che qui vediamo di capire quando scattano e come si calcolano.

Quando scattano gli interessi si mora sul debitore che non paga
Il legislatore civilistico ci ha fornito un sistema di norme che permette di indennizzare il creditore dal mancato adempimento del pagamento da parte del debitore e che scatta dal giorno successivo a quello eventualmente indicato nel contratto come scadenza del pagamento. Per arrivare all’applicazione non dovete perdervi l’articolo dedicato alla messa in mora del debitore.

Dal primo gennaio 2013 scattano i nuovi interessi di mora automatici per cui non sarà più necessaria la preventiva messa in mora. Leggete a tal fine l’articolo di approfondimento.

Quando non è inserito il termine di scadenza del pagamento nel contratto gli interessi di mora scattano in automatico
Sembrerebbe poter essere una cosa difficile ed invece accade che le parti o perchè non si fanno consigliare o assistere da professionisti stipulino contratti  contrattini per iscritto senza inserire il termine entro cui effettuare il pagamento creando un vuoto nell’esecuzione del contratto che il legislatore ha colmato inserendo dei termini a partire dai quali gli interessi di mora scattano in automatico e questi dipendono dalla tipologia del bene o prodotto ceduto, o dalla prestazione del servizio effettuata.

Pertanto supponiamo che non vi sia termine di scadenza per il pagamento ed il calcolo degli interessi di mora in caso decorsi 30 giorni dal ricevimento della merce o dalla data di ultimazione del servizio. Come consiglio pratica si cerca sempre di attendere qualche giorno da questo momento decorso il quale si invia una raccomandata con avviso di ritorno con cui richiedere il pagamento appunto a fronte della consegna del bene avvenuta o della prestazione del servizio ultimata in modo che laddove si intuisca che vi sarà un’impossibilità nel pagamento del debitore si fanno intanto scattare gli interessi di mora. Verò è che nella prassi assistiamo per via della crisi ad un differimento dei termini di pagamento che ab origine era di 30 giorni, pii a 60, poi a 90 ed ora assistiamo di differimenti di 180 giorni il che è figlio delle crisi che si registrano sui mercati finanziari ma anche dello sfruttamento ormai ventennale anche dei meccanismi della leva finanziaria che a mio avviso hanno determinato un eccessiva dipendenza dagli stessi e dagli andamenti positivi.

Merci alimentari il termine degli interessi di mora slittano
Nel caso di consegna di beni alimentari il termine per il pagamento sale a 60 giorni ma come sapete quelli consegna invece sono disciplinati dalla tipologia del prodotto alimentare.

Vi ricordo di leggere il nuovo articolo dedicato ai nuovi interessi di mora che decorrono automaticamente dopo l’introduzione di termini dis cadenza ordinari da cui farli decorrere senza più la necessità della costituzione o messa in mora.

Nella realtà come sapete esistono diverse tipologie di vendita di prodotto o prestazioni di servizi come nel caso dei contratti d’opera che prevedono come termine finale della consegna dell’opera il collaudo finale (adeguatamente disciplinato dal codice civile non vi preoccupate) per cui i 30 giorni da cui far scattare il calcolo degli interessi di mora decorrono in questo caso dal collaudo o se sono previsti dei visti di conformità per esempio i 30 giorni decorrono da questo momento.

Beni e servizi a cui non si applica il termine
Esistono dei casi invece dove non il decorsi di questo termine non decorre per cui sarà necessario indicarlo nel contratto e laddove non fosse stato fatto occorrerà procedere attraverso l’invio di una raccomandato con l’invito ad adempiere. Questi casi si possono aver per esempio nei risarcimenti e negli indennizzi, nei contratti di assicurazione o anche i casi di debitore in procedura concorsuale come fallimenti o amministrazione straordinaria,  ecc.

E’ veramente conveniente richiedere le somme dovute al debitore moroso?
Valutare il tasso di interesse sui mercati o su investimenti alternativi e gli interessi di mora

Una valutazione se procedere o no all’intimazione al pagamento potrà essere effettuata anche considerando due parametri che sono la redditività che si potrà spuntare in investimenti alternativi (borsa o mattona) o lasciare le somme figurative e da riavere che maturano interessi do mora ad un saggio di interesse maggiore. Se fate caso che in linea di massima gli interessi di mora non disciplinato nel 2011 viaggiavano poco sotto il 9% fatevi due calcoli e ditemi se è facile o no trovare investimenti che hanno una redditività maggiore. Tuttavia v’è da dire che quando questo è un disegno preoordinato ad avere un guadagno ossia sono previsti dei termini spropositamente lunghi nel contratto ossia sono previste delle condizioni o anche accordi successivi transattivi che sono a vantaggio esclusivamente di una delle parti ci sono gli estremi per rendere nullo l’accordo o il contratto. Vi consiglio sempre di leggere anche el’articolo dedicato alla messa in mora del debitore in quanto può essere interessante.

Come si calcola il tasso di interesse di mora: quanto vale
Si calcola applicando il tasso di interesse legale della BCE sumetato del 7% per i prodotti e del 9% per quelli di natura alimentare. Ad oggi il tasso di interesse legale della BCE è dell’1,0% (Tassi BCE – Operazioni di rifinanziamento principali – 1,00% effettivo dal 14 dicembre 2011).

Inutile dire che nella prassi si registra molto spesso l’accordo tra le parti che tende a sgravare ossia a ridurre il debitore del peso dell’onere degli interessi pdi mora maturati dal momento del mancato pagamento alla proposta transattiva avanzata dal debitore per chiudere la vicenda in quanto inutile dirlo talvolta il debitore si fa forte della sua situazione di crisi economica o finanziaria per indurre il creditore ad accettare offerte anche molto basse rispetto al totale.

Calcolo degli interessi di mora
Per il calcolo degli interessi di mora si farà riferimento alla sorte dovuta a cui applicare il tasso annuo di mora stabilito annualmente come visto sopra. La formula di calcolo prevede sempre la moltiplicazione della somma dovuta per il tasso diviso 365 e moltipliato per il numero di giorni che dal mancato pagamento fino al 31 dicembre dell’anno (questo se il periodo è inferiore all’anno, altrimenti si ripeterà l’operazione anche per l’anno successivo).

Trattamento fiscale degli interessi di mora
Da un punto di vista fiscale gli interessi di mora sono della stessa categoria (reddito diverso, lavoro dipendente, di capitale, ecc) delle somme alle quali si riferiscono. Per il creditore devono essere calcolati ogni anno ed imputati a conto economico quale componente di ricavo che tuttavia non sarà tassata in quanto in capo al debitore al contrario non sarà deducibile ai fini IRES (e nemmeno ai fini Irap). Tale componente infatti non è rilevante fiscalmente si dice ossia il ricavo non è tassabile ed il costo non è deducibile per cui si dovranno apportare rispettivamente una variazione in diminuzione o in aumento per sterilizzare l’effetto a conto sulle imposte Ires di fine anno.

Ai fini Iva invece la componente non sarà soggetta ad Iva in quanto esplicitamente esclusa dalla base imponibile ex articolo 15 del DPR 633 del 1972.

Articolo direttamente correlati a questo sono non solosulla messa in mora del debitore, ma anche per esempio come si effettua il calcolo degli interessi di mora.

Novità 2013: dal primo gennaio i nuovi interessi di mora automatici per cui leggete a tal fine l’articolo di approfondimento in cui troverete la nuova disciplina secondo cui l’applicazione scatta in automatico.

Riferimenti normativi:
Articoli 1219 e 1224 del codice civile


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