“i cittadini europei vedranno i risultati di anni di lavoro per migliorare le regole di etichettatura delle derrate alimentari”.
Così ha dichiarato il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, riguardo l’entrata in vigore della nuova normativa sull’ etichettatura, a partire da oggi 13 dicembre 2014, che permetterà ai consumatori di fare delle scelte consapevoli al momento dell’acquisto di un alimento.
Vediamo cosa cambierà:
Etichetta informativa
Le indicazioni obbligatorie devono essere scritte in etichetta con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento.
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) saranno indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti.
Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Tabella nutrizionale
Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione.
Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza.
L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.
Scadenza
La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Indirizzo del produttore.
La sede “dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto” dovrà essere indicata non più con il solo riferimento a un comune di appartenenza ma anche con l’indirizzo completo di numero civico.
Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame
Dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina . In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Insaccati
I salumi insaccati devono indicare chiaramente i casi in cui l’involucro non è commestibile.
Pesce
Dovrà essere indicato in etichetta sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione dettagliata del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato mentre rimane vigente l’attuale indicazione del metodo di produzione, vale a dire pescato in mare, in acque dolci o allevato.
Gli oli vegetali
Scompare la scritta olii vegetali e Va quindi indicata con precisione la natura dell’olio usato nella lista ingredienti. Inoltre, se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati, è obbligatorio apporre la dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”, a seconda dei casi.
Surgelati
In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, sarà indicata la data di congelamento. Invece, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dalla dicitura “decongelato”.
Preparati a base di carne e pesce
La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta.
Le porzioni, i filetti o le preparazioni composte da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi e andrà indicata la presenza di proteine aggiunte e la loro origine.
Stato fisico del prodotto
Dovranno essere indicati i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente.
Sostituzione di ingredienti normalmente attesi
Nel caso di alimenti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore si attende, questi devono essere resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell’alimento.
Caffeina
Le bevande e gli “energy drinks” a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta, oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), anche l’avvertenza: “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.