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Cambiare l'assicurazione auto è semplice e conveniente!

Creato il 18 ottobre 2012 da Freeskipper
Cambiare l'assicurazione auto è semplice e conveniente! Il "Decreto Crescita 2.0" ha abolito le clausole di tacito rinnovo nei contratti di assicurazione auto, semplificando così il passaggio da una compagnia all’altra. Da questo momento in poi sarà molto più semplice cambiare compagnia assicurativa ottenendo così un risparmio di 300 euro all’anno sulla polizza. Lo rivela l’ultimo studio dell’Osservatorio SuperMoney, portale per il confronto dell’assicurazione auto, che ha scoperto che per molti automobilisti esiste una polizza più conveniente sul mercato. Il Governo premia la voglia di cambiare: ma i consumatori sono ancora pigri! E se i vecchi clienti affezionati alla propria compagnia vedono aumentare il prezzo delle loro polizze anno dopo anno, anche in assenza di incidenti, chi cambia assicurazione ottiene un vantaggio immediato. L’indagine di SuperMoney ha preso in considerazione le richieste di preventivo inoltrate sul portale tra luglio e ottobre 2012: in base ai dati raccolti, circa il 70% degli utenti che hanno effettuato un confronto ha trovato una polizza assicurativa più conveniente rispetto alla propria. Soltanto un 30% ha scoperto di avere già l’assicurazione più vantaggiosa per le proprie esigenze. In media, prendendo in considerazione tutti i profili assicurativi, il risparmio medio che è possibile ottenere passando a una nuova compagnia è pari a 300 euro, il 28% circa del premio pagato dagli utenti al momento della richiesta. Anche il Governo sembra averlo capito e, con l’abolizione del tacito rinnovo dai contratti assicurativi stabilito con il Decreto Crescita 2.0, punta a incentivare il cambiamento. Il tacito rinnovo prevedeva che, in assenza di disdetta da parte del cliente, il contratto di assicurazione venisse rinnovato automaticamente per l’anno successivo. In seguito alle ultime disposizioni di legge, il contratto di assicurazione non potrà più essere stipulato per una durata superiore all’anno e non potrà essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.

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