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Cambio Destinazione Uso funzionale e strutturale nel TU Edilizia

Da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Mutamento di destinazione d’uso funzionale e strutturale

Il cambio destinazione uso si concretizza attraverso un diverso uso di un fabbricato o una porzione di esso, secondo le disposizioni impartite dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il c.d. Testo Unico Edilizia (consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).

Il cambio destinazione uso originario di un fabbricato o parte di esso, richiede procedure autorizzative differenti a seconda:

- che il mutamento comporti l’esecuzione di opere edilizie;

- che il mutamento non comporti l’esecuzione di opere edilizie;

- della zona territoriale omogena in cui avviene il mutamento.

Cambio destinazione uso strutturale
Il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, che si consegue attraverso la realizzazione di opere, può essere definito mutamento strutturale.

In tal caso, il mutamento di destinazione d’uso può essere realizzato attraverso il permesso di costruire, ovvero mediante la Super DIA, di cui al terzo comma, lettera a), dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (leggi anche Testo Unico Edilizia, la Super DIA Edilizia e gli interventi ammessi).

La nuova destinazione d’uso deve essere consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, per la zona territoriale omogenea, di cui al decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1444 su cui insiste l’immobile oggetto di intervento.

Cambio destinazione uso funzionale
Il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, che si consegue senza la realizzazione di opere, può essere definito mutamento funzionale.

In tal caso, il cambio destinazione uso può essere realizzato attraverso la semplice Segnalazione Certificata Inizio Attività, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente (leggi anche Le 5 fasi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La nuova destinazione d’uso, anche se realizzata senza l’esecuzione di opere edilizie, deve essere consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, per la zona territoriale omogenea, di cui al decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1444 su cui insiste l’immobile oggetto di intervento.

Titolo edilizio richiesto per il cambio destinazione uso
Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso con opere possono essere realizzati attraverso il permesso di costruire, ovvero mediante la Super DIA, di cui al terzo comma, lettera a), dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso senza opere possono essere realizzati attraverso la Segnalazione Certificata Inizio Attività, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente.


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