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Canone di affitto minimo per non subire un accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Da Raffa269

Canone di affitto minimo per non subire un accertamento dell’Agenzia delle EntrateSe ancora non lo sapete esiste un valore minimo del canone di locazione o affitto che potete applicare  per non essere sottoposti ad accertamento fiscale automatico da parte dell’agenzia delle entrate ai fini dell’imposta di registro voluta dal Fisco  e che si calcola attraverso una formula ed in questo articolo spiego brevemente come calcolarlo  e come applicarlo in sede di stipula del contratto di locazione.

Su quali immobili è possibile applicare il valore minimo del canone di affitto
prima di tutto ci riferiamo agli immobili di tipo abitativo e quindi inseriti nelle categorie catastali A esclusi gli A10.

Come si applica il valore minimo
In pratica il legislatore fiscale definisce un valore del canone di affitto minimo dato almeno dal 10% del valore catastale calcolato sulla base della valutazione automatica. Vi starete domandando chi in passato affittava a meno del 10% della rendita catastale un immobile? Se hanno fatto una legge apposta significa che c’era chi per omettere materia imponibile o semplicemente in buona fede voleva concedere un canone di affitto molto basso ad un amico o parente lo faceva. Se andate sotto, in automatico l’Agenzia delle Entrate vi richiederà la maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.

Tuttavia esiste anche un altro valore minimo che però è più attinente alla realtà e che può aiutarvi nella fissazione del prezzo e si calcola prendendo come riferimento il maggiore tra canone di locazione ridotto del 15%  ed il 10% del valore catastale calcolato secondo l’articolo 52 comma 4 del testo unico delle imposte di registro che recita come segue (Anche se ad oggi questa percentuale dovrebbe essere forse ridotta al 5% se leggete l’articolo dedicato proprio alla tassazione Irpef sugli affitti : “Non  sono  sottoposti  a rettifica il valore o il corrispettivo degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con attribuzione di rendita, dichiarato  in  misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte  il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto e, per i fabbricati,   a   cento  volte  il  reddito  risultante  in  catasto, aggiornati  con  i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, nè  i  valori  o  corrispettivi  della nuda proprietà e dei diritti reali  di  godimento  sugli  immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e  48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti  stabiliti  per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione  dei  decreti previsti dagli articoli  87  e  88  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,  noncheè per  le  scritture  private  non autenticate   presentate  per  la  registrazione  da  tale  data.  La disposizione  del  presente  comma non si applica per i terreni per i quali   gli   strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione edificatoria”.

Per cui tenete a mente i moltiplicatori utilizzati per le diverse categorie catastali e tenete sempre  aportata di mano una visura catastale dell’immobile in modo da poter decidere il canone di locazione o prezzo dell’affitto applicato all’inquilino in base anche a queste considerazioni di non poco conto.

Inoltre, se aveste la malaugurata idea di non dichiarare i canoni di affitto… ricordatevi che l’Agenzia delle Entrate facilmente rintraccia le unità locali locate, in quanto può interrogare l’Anagrafe Tributaria dei soggetti che erogano luce, acqua, gas e altre utenze come il telefono, e vedere a chi sono intestate o se ci sono o meno utilizzi.

Se invece vi siete sbagliati, e ancora non avete registrato il contratto di locazione, vi invito a leggere anche gli altri articoli dedicati agli affitti in nero o anche quello dedicato ai vantaggi e gli svantaggi di affittare in nero, quest’ultimo molto dibattutto come vedo dai commenti in quanto il partito dei proprietari teme un utilizzo distorto dello strumento.


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