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Capitali fuori dall'italia per timore dei creditori? attenzione al paese che si sceglie

Creato il 16 marzo 2016 da Vincitorievinti @PAOLOCARDENA
CAPITALI FUORI DALL'ITALIA PER TIMORE DEI CREDITORI? ATTENZIONE AL
PAESE CHE SI SCEGLIEColoro che delocalizzano all'estero i propri capitali per timore di essere aggrediti  da parte di creditori, ex coniugi o dal fisco devono selezionare con cura il paese di destinazione dei propri attivi. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 35 viene introdotta una disciplina che supera il tradizionale sistema di rogatorie internazionali per l'esecuzione di sequestri probatori e giudiziari, all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Resta salva (per il momento) la necessità della rogatoria per i Paesi Extra-Ue, come ad esempio la Svizzera.
Da Italia OggiBlocco dei beni in tutta Europa anche per violazioni tributarie, doganali e valutarie. Addio alle rogatorie: l’esecuzione dei sequestri probatori e giudiziari non conosce frontiere all’interno dell’Unione europea. Il tutto dal 26 marzo prossimo. E’ l’effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 di "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016 (si veda ItaliaOggi del 12 febbraio 2016). La decisione quadro ha introdotto una disciplina che consente ad uno stato dell’Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un’autorità giudiziaria di un altro stato dell’unione nell’ambito di un procedimento penale. Si è superato il tradizionale sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un’autorità centrale. Quanto all’ambito di applicazione, bisogna chiarire cosa si intenda per provvedimenti di blocco o di sequestro emessi a fini probatori oppure per la successiva confisca del bene. In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria allo scopo di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca. Il termine «blocco» non si trova nei codici italiani, ma dalla finalità della decisione quadro, spiegano i lavori parlamentari, sono da ritenersi compresi nella definizione sia il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti, sia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il presupposto del riconoscimento reciproco è rappresentato, in via di principio, dalla doppia incriminabilità e cioè la previsione di un fatto come reato sia nella legislazione del paese emittente la misura sia nel paese destinatario della richiesta di esecuzione.

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