Domiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata in via definitiva dalla Camera con 332 voti a favore e 104 contrari.
(euobserver.com)
La legge, due deleghe e 16 articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l’istituto della contumacia. Non tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi.
Ecco, in sintesi, le principali novità. Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (“domicilio”). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività. In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
L’immigrazione clandestina è tra i reati depenalizzati. Resterà tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, viene ora esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.