Detrazioni per carichi familiari
Il genitore affidatario dei figli ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari, il cui riconoscimento non può essere ostacolato dalla circostanza che l'altro genitore abbia usufruito del 50% della medesima detrazione.Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale - Ctp - di Bari con la sentenza n.128/15/2011.
I fatti: Tizia - genitore affidatario - dichiara per intero, nel Modello Unico per i redditi del 2006, la detrazione per i carichi familiari. Successivamente, a seguito di un controllo formale della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate riduce del 50% l'importo delle detrazioni per i due figli a carico perchè, per il medesimo anno, l'altro genitore Caio - convivente more uxorio di Tizia - aveva dichiarato in deduzione il 50% dei carichi familiari. Pertanto, invia a Tizia una cartella di pagamento per il recupero del 50% della detrazione per carichi familiari percepita.
Tizia si oppone con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo che il Tribunale dei Minorenni l'ha riconosciuta affidataria esclusiva dei due figli; di conseguenza, ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari.
L'Amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio ed eccepisce che, per l'anno 2006, i genitori avevano la possibilità di scegliere liberamente la ripartizione della detrazione per carichi familiari; pertanto, non avendo avuto notizia di alcun accordo in tal senso, ha legittimamente presunto la ripartizione della detrazione al 50% tra i due genitori.
Tale legittima presunzione, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, è stata confermata dalla circostanza che Caio aveva usufruito del 50% della detrazione per carichi familiari; di conseguenza, a Tizia non poteva essere riconosciuta una detrazione superiore al 50%.
La Ctp ha accolto il ricorso di Tizia, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Secondo i Giudici, infatti, il Tribunale dei Minorenni aveva dichiarato la ricorrente genitore affidatario in via esclusiva; pertanto, la medesima aveva legittimamente diritto alla detrazione per carichi familiari nella misura del 100%. Tale diritto non poteva venire meno perchè l'altro genitore aveva usufruito della medesima detrazione nella misura del 50%.
La Ctp ha anche "censurato" il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che "aveva il dovere" di recuperare il 50% della detrazione per carichi familiari dal genitore che l'aveva indebitamente indicata nella dichiarazione dei redditi.
Roma, 19 settembre 2011 Avv. Daniela Conte
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