Se è arrivata la cartella di pagamento blu di Equitalia o del'Agenzia delle Entrate vi do una guida pratica su cosa fare e come comportarsi per valutare se pagare o presentare reclamo o ricorso per impugnarla ed evitare di pagare
Fornisco anche qualche risposta alle domande dei lettori, nonchè le novità introdotte con il Governo Letta in merito alla possibilità di rateizzazione e i divieti posti ad Equitalia nella fase di riscossione.
La cartella di pagamento: se la leggete tutta noterete che può scaturire da ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate o ruoli emessi dall'agente della riscossione.
La prescrizione della cartella di pagamento: il primo controllo da fare
Prima di tutto verificate che non sino decorsi i termini prescrizionali di generazione e notifica del ruolo che già renderebbero la cartella annullabile, fattispecie questa che non è molto rara a giudicare dal tenero dei commenti che trovate nell'articolo dedicato proprio alla prescrizione delle cartelle di pagamento e quindi la possibilità di non pagare le somme richieste seppur inizialmente dovute ma che per l'esigenza di certezza che ha sia lo Stato sia il contribuente sono soggette ad una limitazione temporale entro cui richiederle. Nell'articolo troverete una tabella per aiutarvi a fare il calcolo vedendo le due situazioni tipiche di prescrizioni che riguardano l'anno di imposta ma anche la notifica da parte dell'agente della riscossione rispetto al ruolo emesso. Leggi l'articolo dedicato alla prescrizione della cartella di Equitalia per farti un'idea.
Altro elemento è la presenza di vizi di nullità o annullabilità della cartella di pagamento che possono inficiare il rituale di formazione e notificazione dell'atto e che possono consentirvi talvolta di non pagare le somme dovute. Laddove questi facciano parte della cartella di pagamento emessa da Equitalia e riguardino per intederci vizi propri dell'atto il ricorso andrà presentato alla Equitalia e l'agenzia delle entrate che ha effettivamente mosso la pretesa individuando eventuali errori da parte del contribuente potrà non essere chiamata in causa. Tuttavia in questa fattispecie il reclamo non è obbligatorio ma potrete secondo me andare comunque ad Equitalia e chiedere l'annullamento della cartella di pagamento in modo da risparmiare tempo noi e anche loro (a cui si aggiunge anche la brutta figura dinnanzi al giudice di aver notificato al contribuente una cartella prescritta).
Alcuni buoni motivi per impugnare la cartella di pagamento
Richiesta di tasse o imposte già versate
Spesso capita anche che notificano atti o cartelle che hanno ad oggetto tasse o imposte già versate e allora diventa molto più smeplice in luogo della presentazione del ricorso, che richiederebbe molto più tempo e spese, andare direttamente dall'ufficio che ha emesso l'atto e dirgli che si è sbagliato. Naturalmente il fatto che vi abbiano fatto andare alla posta la prima volta a fare la fila, maari prendendo un giorno di permesso, incavolandosi in fila, e aver sentito amici commercialisti, essere impazziti a cercare la cartuccella di 3 anni prima che ti richiedono nascosta in cantina magari e il fatto che tu sia dovuto riandare da loro minimo una volta a fare presente che hanno preso una cantonata non vi sarà mai risarcito.
Totali tempo speso minimo 3 giorni....che non so per voi, ma per me valgono parecchio e non in termini monetari ingendiamoci.
Mancanza di adeguata motivazione inserita nella cartella: in sintesi non si capisce molto
Spesso capita che la motivazione dell'atto è frutto solo di automatismi informativi che sparano cartelle al contribuente come nel caso degli accertamenti automatici ex 36-ter del DPR 600 e per questo perdono quella caratteristica e requisito posto a garanzia del contribuente e che devono avere gli atti ossia l'adeguata motivazione che ha portato alla generazione del ruolo.In sintesi in 10 pagine di cartelle spesso non trovate scritto niente che vi faccia comprendere effettivamente cosa vogliano e perchè ve pabbiano notificata però trovate scritto 75 volte :-) quanto dovete pagare.
In questo caso potrete presentare ricorso fondando la vostra pretesa sull'eccezione del difetto di motivazione anche se devo dire da solo non basta spesso per farsi annullare l'atto dal Giudice. In questo caso anche mi sono posto una domanda: se il vizio di motivazione è definito come causa di annullabilità perchè il difetto di questa da sola non è sufficiente spesso da solo a portare all'annullabilità? In punto di diritto sarebbe sufficiente ma mi sono risposto che essendo un giudizio discrezionale da parte del Giudice o almneo così sembrerebbe essere in quanto il difetto deve essere valutato nella sua intensità in questo caso (anche se a me non sembra che la norma dica questo magari mi sbaglio) allora la pretesa erariale è più forte.
Iscrizione di ipoteca senza aver ricevuto prima l'intimazione al pagamento
Può capitare, anche se a me è capitato solo una volta che possano iscrivere ipoteche sulla vostra casa o bene strumentale o fermi amministrativi senza che prima vi abbiano avvertito con un'intimazione al pagamento preventiva in cui vi si richiede di pagare entro 30 giorni dalla notifica.
In questo caso allora potete decidere diverse strade, ovviamente diverse da quella del pagamento, il contribuente può o deve a seconda dei casi presentare richiesta di mediazione ed in caso di esito favorevole, dipendente dalla sua volontà, può decidere di non presentare ricorso altrimenti può non accettare la mediazione e presentare ricorso dinnanzi alla commissione tributaria nei termini che trovate indicati nella cartella di pagamento e che vi anticipo: sono 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, ossia a partire dal timbro che vi mette la posta per cui NON BUTTATE LA BUSTA perché è importantissima ai fini del calcolo dei giorni entro cui muoversi per presentare ricorso, decorsi i quali il ricorso è nullo e voi sarete considerati morosi.
Quando scatta l'obbligo di presentare reclamo o mediazione
Il reclamo o la mediazione diventano obbligatori quando la contestazione ha ad oggetto il contenuto del ruolo ossia la pretesa dell'agenzia perché considerata non dovuta da parte del contribuente e quanto l'importo della cartella è inferiore ai 20 mila euro. Questa due circostanze richiedono la preventiva mediazione in quanto sono tese a ridurre il contenzioso tributario in essere dispendioso per entrambe le parti in termini di costi e tempo.
Essendo comunque due gli attori indipendentemente dalla tipologia di vizi (formali o di merito, che volete impugnare, io consiglierei di notificare il ricorso ad entrambe le parti in causa per non incorrere in intepretazioni del giudice in merito alla competenza del soggetto chiamato.
Il premio per la mediazione: le sanzioni si riducono se andate d'accordo
La mediazione esplica i suoi benefici e magici effetti in quanto se andrà a buon fine determinerà la riduzione del 40% delle sanzioni che condividerete con l'agenzia delle entrate.
I termini entro cui presentare ricorso ed i termini entro cui presentare la mediazione o il reclamo
Il reclamo può essere presentato sempre nell'arco dei 60 giorni ma va da sé che se vi riducete con il reclamo all'ultimo non avrete poi tempo per presentare ricorso e sarete fritti, nel senso di costretti al pagamento di tutte le somme dovute. Tuttavia vi invito a leggere le modalità di presentazione dietro la cartella di pagamento. Ma in questo caso dovrete farvi assistere da un commercialista a cui vi consiglio di rivolgervi il primo giorno dopo la notifica della cartella di pagamento per consentirgli di studiare a fondo la vostra pratica e di addivenire con maggiore probabilità allo sgravio fiscale.
Nel frattempo vi consiglio anche di prepararvi al peggio e quinsi di pagare. Anche in questa ipotesi però vi do un consiglio ossia quello di leggere l'articolo dedicato alla rateizzazione della cartella di pagamento, In cui troverete una guida pratica ma soprattutto la documentazione da produrre per richiedere la rateizzazione che con il Governo Letta assume inoltre diverse modalità non tanto nei meccanismi della concessione ma della lunghezza del periodo in cui possono essere spalmate.
Altra possibilità se decidete di pagare e non volete ricorrere alle rate è quella di chiedere l'accertamento con adesione che prevede anche in questo caso l'abbattimento ad un quarto delle sanzioni contestate e può essere proposto dal contribuente mediante istanza oppure anche proposto dall'agenzia delle entrate a seconda dei casi.
Le novità 2013 nelle cartelle di pagamento
Importanti sono le novità introdotte dal Governo Letta per venire incontro alla carenza di liquidità registrata negli ultimi ormai e purtroppo cinque lunghi anni ossia quella di rendere impignorabile la prima casa sempre che questa sia l'unico bene indi proprietà del contribuente, da parte di Equitalia.
La prima casa sarà pignorabile solo se parliamo di immobile di lusso, villa, castello o altro. Per intenderci tutto quello che non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo di immobile che potrebbe beneficiare delle agevolazioni prima casa. Tuttavia qualora incassare un credito sul conto corrente Equitalia ha la prelazione nella riscossione del credito come avviene per tutti i crediti nei confronti dello Stato o Erario.
La rateizzazione delle cartelle di pagamento per le imprese
Premetto che spererei che prima di procedere all'accertamento vi rendeste conto dei rischi che correte e che valutaste in tutta tranquillità all'oppotunità di avvalervi del ravvedimento operoso vi dico comunque che qualora vi fosse notificata una cartella di pagamento alla vostra azienda, le imprese non si potranno più vedere mettere i sigilli sui capannoni industriali in quanto il massimo valore pignorabile alle imprese di questi sarà del 20% come accade per i dipendenti che potranno vedersi pignorato solo un quinto dello stipendio altrimenti andrebbero in poco tempo oltre la soglia di povertà. Potete approfondire l'argomento per verificare se potete richiedere la rateizzazione, il numero massimo di rate e termini di dilazione del pagamento e i costi nonchè gli interessi leggendo l'articolo sulla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Allungamento delle rate concesse e sul piano di rientro dal debito tributario
In ultima istanza mentre prima il massimo numero di RAE ottenibile era di 72 ossia di 6 anni, oggi arriviamo fino a 120 ossia in 10 anni e per importo fino a 120 mila euro. La decadenza dal beneficio della rateizzazione inoltre scatterà non più al mancato pagamento di due rate ma dopo il mancato pagamento seppur non consecutivo di 8 rate. Ci sono novità anche nel campo della rateizzazione con il Decreto del FAre 2013 sul versante dei debiti tributari che in situazione di oggettiva difficoltà economica potranno essere aumentate fino a 120. La situazione di oggettiva difficoltà dovrà essere valutata da Equitalia sulla base delle risultanze reddituali ed in relazione dell'importo a debito. La sospensione del benficio della rateizzzione inoltrà decadrà non più dopo il pagamento di due rate ma dopo il pagamento di otto rate anche non consecutive. Vi invito comunque a leggere l'articolo dedicato alla nuova rateizzazione dei debiti tributari linkato sopra.
Scompare l'aggio sulla riscossione concesso ad Equitalia
E poi con grande senso di responsabilità (per una volta lo dico io invece che come al solito i politici che abusano di questo modo di dire), finalmente cancellano l'altissimo aggio che aveva Equitalia sulla riscossione a mio parere intollerabile e viene ricondotto alla mera copertura die costi fissi sostenuti da Equitalia per la fase della riscossione o il giudizio. Ma vi rendete conto che fino ad oggi questi guadagnavano al pari di una società di riscossione che operava a libero mercato per la riscossione dei nostri debiti tributari? Quale era la ragione di questo non è dato saperlo ma fortunatamente si sono resi conto dell'errore... ora tutto starà a vedere quali sono i costi fissi che indicheranno di aver sostenuto... ma quello è un altro problema.
Esempio modello ricorso tributario
Potete scaricare qui un Esempio Format Ricorso Contenzioso Tributario
Se intendete procedere al pagamento VI SEGNALO LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE 2015
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