Il "Palazzaccio" sede della Corte di Cassazione
I genitori del bambino ferito citano in giudizio i genitori dell'altro bambino, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore.
I giudici di merito non accolgono la domanda : a loro parere, nel caso di specie non vi è responsabilità dei genitori del piccolo "aggressore" perchè, durante la partita di calcio, non hanno avuto la possibilità di intervenire per impedire che si verificasse l'evento dannoso e, in più, il bambino avrebbe dovuto essere a conoscenza delle regole del gioco - pertanto, è da ritenersi l'unico responsabile -.
Per inciso, in effetti l'art. 2048, comma 1^, cod. civ. stabilisce che " Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante "; la medesima norma, tuttavia, al comma 3^ prevede un'esenzione dalla responsabilità nell'ipotesi in cui venga dimostrato, in sede di giudizio, di non aver potuto impedire il fatto.
Tornando al caso di specie, i genitori del bambino ferito propongono ricorso in Cassazione.
I Giudici di legittimità ribaltano la sentenza della Corte d'Appello.
A parere della Suprema Corte, infatti, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dei genitori la circostanza di non avere potuto impedire il fatto, ma deve essere dimostrato " di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore ".
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori del bambino ferito, cassando la sentenza della Corte d'Appello.
Roma, 10 dicembre 2011 Avv. Daniela Conte
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