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Catasto: dal 31 marzo consultazione gratuita dei dati catastali online

Creato il 13 marzo 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Catasto: dal 31 marzo consultazione gratuita dei dati catastali online

Novità sul Catasto. A partire dal prossimo 31 marzo 2014 la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio (ora confluita nell’Agenzia delle Entrate) avverrà gratuitamente e in esenzione di qualsiasi tributo.

 

A confermarlo è la recente circolare n. 2014/31224 dell’Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto stabilito dal Decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Nel merito, il decreto 16/2012 aveva infatti previsto che l’accesso ai servizi di consultazione dei dati catastali e ipotecari in carico all’Agenzia avvenisse gratuitamente e in esenzione da tributi, qualora venga espressamente richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Come ottenere l’esenzione da tributi per la consultazione delle banche dati catastali
La circolare n. 2014/31224 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per acquisire il diritto alla consultazione gratuita dei dati catastali e ipotecari occorre che, all’atto della richiesta, il richiedente persona fisica esibisca un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità presso gli sportelli catastali decentrati dove effettuare la consultazione.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta deve essere effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all’ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, dovrà anche comprovare la propria qualità di rappresentante – legale od organico – del soggetto cui la visura stessa si riferisce. In questo caso, specificano dalle Entrate, è ammessa anche una semplice dichiarazione sostitutiva.


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