Nell’ultimo Consiglio Comunale del 28 Febbraio è stato approvato a larga maggioranza il nuovo regolamento del Centro di Aggregazione Giovanile. Un passo importante per le Politiche Giovanili del nostro paese che non saranno una serie di eventi organizzati di tanto in tanto ma un ampio progetto a medio termine principalmente organizzato all’interno del Centro Civico L.Mazzocchi. In attesa che il tutto sia pronto vi inserisco qua sotto il testo del regolamento approvato.
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DI UN “CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE”
SOMMARIO:
Art. 1 – Finalità del servizio
Art. 2 – Oggetto del Regolamento
Art. 3 – Modalità di gestione
Art. 4 – Destinatari del servizio
Art. 5 – Requisiti e presupposti per l’accesso al Centro
Art. 6 – Comportamento degli utenti presso il Centro di aggregazione giovanile
Art. 7 – Comportamento e responsabilità del personale addetto alla gestione del Centro di aggregazione giovanile
Art. 1 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
La realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.), quale struttura di tipo socio-educativo rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani, è frutto dell’esigenza di offrire ai giovani una gamma di attività formative/ludico/ricreative, con finalità educative, volte ad un corretto sviluppo psicofisico ed alla prevenzione del disagio, nonchè al miglioramento delle risorse individuali e di gruppo.
Le finalità generali che il Centro si propone sono:
- migliorare le capacità di autovalorizzazione e autostima promuovendo il protagonismo attivo, partendo dagli interessi dei giovani, dalle loro capacità ed attitudini al fine di riuscire a progettare il futuro;
- promuovere la motivazione allo studio, prevenendo la dispersione scolastica attraverso il sostegno e l’accompagnamento scolastico anche nelle situazioni di disagio familiare e socio-ambientale;
- promuovere il volontariato, il sostegno dei coetanei più svantaggiati sul piano socio-culturale;
- attivare iniziative proposte dai giovani favorendo la socializzazione tramite lo scambio di progetti ed esperienze.
- realizzare attività di orientamento e formazione/promozione dell’attività lavorativa.
Il servizio è istituito dal Comune di Chiesina Uzzanese ed affidato, nella gestione, ad una soggetto del terzo settore, con comprovate competenze.
Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i principi e le modalita’ di funzionamento del servizio, i criteri di accesso dell’utenza al Centro di Aggregazione Giovanile istituito dal Comune di Chiesina Uzzanese.
Art. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE
La gestione del Centro di aggregazione giovanile avviene, in base alle direttive impartite dall’Amministrazione comunale, avvalendosi delle prestazioni di un soggetto del terzo settore esperto nel campo delle problematiche giovanili. Il soggetto gestore, infatti, dovrà essere in grado di fornire e supportare eventuali situazioni di difficoltà che possano emergere tra i singoli o nel gruppo, di affrontare problemi personali o di disagio socio familiare, di accogliere le richieste di aiuto scolastico o di ricerca del lavoro.
L’Ufficio comunale delle Politiche giovanili, in eventuale collaborazione con i Servizi sociali della Società della Salute, che opera sul territorio, predispone annualmente un piano di interventi redatto tenendo conto delle esigenze, emerse ed accertate, dei giovani e delle risorse disponibili.
Il C.A.G. avrà sede presso il Centro polivalente comunale “Lorenzo Mazzocchi”, posto in Via G. Rossa n. 30, ma iniziative pubbliche, organizzate dai giovani, potranno tenersi in altri luoghi concordati con l’Amministrazione comunale in base alle effettive esigenze di ogni singola iniziativa.
Il Centro sarà aperto in orario antimeridiano, pomeridiano e serale per tutti i giorni della settimana.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire e di variare, con atto della Giunta comunale, gli orari ed i giorni di accesso degli utenti alla struttura.
La partecipazione non comporterà alcuna spesa a carico dell’utenza.
Art. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Centro di aggregazione è concepito per un target di ragazzi e ragazze, compresi nella fascia di età tra i 12 ed i 35 anni. La struttura è aperta a tutti, senza limitazione per status socio-economico o situazione di disagio, quale spazio aggregativo per incontrarsi e confrontarsi, previa accettazione della domanda di accesso al centro, di cui all’art. 5.
Art. 5 – REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO AL CENTRO
Per accedere al Centro occorre che venga presentata un’istanza formale al Comune di Chiesina Uzzanese, redatta su appositi moduli predisposti dall’Ente, sottoscritta, per i minori, da uno degli esercenti la patria potestà o dalla persona che ha in affido il minore, o dal ragazzo/a, se maggiorenne. La presentazione di tali domande può essere sollecitata, in caso di particolari situazioni, dalla scuola, dai servizi sociali, dalla A.S.L., o da altra istituzione interessata alle problematiche giovanili.
Tutte le domande ricevute dovranno essere viste e valutate da una Commissione composta dall’Assistente sociale (se necessario), dall’Assessore alle Politiche giovanili o suo delegato, un funzionario dell’Ufficio comunale Politiche giovanili, un rappresentante dell’Istituto scolastico di riferimento (se necessario). Tale Commissione, in sede di valutazione, dovrà redigere apposito verbale conservato agli atti dell’Ufficio Politiche giovanili.
In caso di esubero di richieste rispetto alla capienza dei locali ed alla disponibilità dei posti, saranno ammesse le istanze in base all’ordine cronologico di arrivo ed alla valutazione, debitamente motivata, della suddetta Commissione.
La Commissione verrà convocata dall’Assessore alle Politiche giovanili.
Art. 6 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Durante le attività svolte all’interno del Centro, i giovani devono avere un comportamento corretto, rispettoso delle persone, delle strutture e delle attrezzature presenti. In caso di comportamento scorretto l’Amministrazione comunale, in base alla gravità, adotterà i seguenti provvedimenti:
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richiamo verbale
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ammonizione scritta
In caso di danneggiamenti alla struttura e/o alle attrezzature, l’Amministrazione comunale provvederà alle necessarie riparazioni e verrà richiesto il risarcimento delle spese sostenute agli esercenti la patria potestà, in caso di minorenni, ai giovani che hanno provocato i danni o direttamente al ragazzo/a maggiorenne.
L’Amministrazione comunale, inoltre, in base alle decisioni della Commissione di cui all’art. 5, potrà decidere se allontanare gli utenti del C.A.G. che possano tenere un comportamento scorretto e disturbare, in qualunque modo, le attività del gruppo di giovani e/o danneggiare gli spazi e le attrezzature messe a disposizione.
Art. 7 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ADDETTO
AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Il personale che opererà presso il C.A.G. sarà tenuto ad un comportamento corretto, educato e riservato nei confronti di quanto possa emergere dai dialoghi con i giovani.
Gli operatori saranno tenuti ad attuare un monitoraggio costante del percorso intrapreso per verificare i risultati conseguiti, nonché ad una stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, ed in particolare con gli Uffici comunali preposti al servizio ed eventualmente con l’Assistente sociale per pianificare le attività del Centro e gli interventi socio educativi futuri.