Dopo avere esaminato l’intero iter del permesso di costruire (leggi Permesso di costruire: dalla domanda all’adozione del provvedimento), analizziamo quello relativo al rilascio del certificato di agibilità. Come per il post precedente, anche in questo caso ci rifacciamo all’indagine realizzata dal Centro Studi del CNI Per il rilancio del Paese: sussidiarietà e semplificazione.
Le fonti normative alla base del certificato di agibilità sono due. La disciplina specifica si trova negli artt. 24-26 del testo Unico dell’Edilizia, ma vanno considerate anche le previsioni della legge 241/1990 su lprocedimento amministrativo nella parte relativa alla nomina del responsabile del procedimento (artt. 4 e 5).
Certificato di agibilità: l’oggetto
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Comune in caso di nuova costruzione e per le ricostruzioni o sopraelevazioni totali e parziali. Occorre l’agibilità anche nei casi in cui gli interventi sugli edifici possono influenzare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
Ricordiamo che il recente Decreto del Fare ha introdotto la possibilità di rilasciare il c.d. certificato di agibilità parziale. Sul punto si veda il post di Mario Di Nicola Ammessa l’agibilità frazionata degli edifici con il Decreto del Fare.
Presentazione della domanda per il certificato di agibilità
La domanda per il rilascio del certificato di agibilità va presentata, entro 15 giorni dal termine dei lavori di finitura dell’intervento, allo Sportello Unico per l’Edilizia a cura del soggetto titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la DIA.
Ecco la documentazione che deve accompagnare la domanda per il rilascio del certificato:
1. Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al Catasto
2. Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato e alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti
3. Dichiarazione di conformità degli impianti installati negli edifici adibiti a uso civile
Il responsabile del procedimento
Come previsto dagli artt. 4 e 5 della legge sul procedimento amministrativo, entro 10 dal deposito della domanda, lo Sportello Unico è chiamato a comunicare all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
Istruttoria per il rilascio del certificato di agibilità
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previa eventuale ispezione dell’edificio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato, dopo avere esaminato la seguente documentazione:
1. Certificato di collaudo statico (art. 67 del DPR 380/2001)
2. Certificato dell’Ufficio tecnico della Regione che attesta la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche (capo IV, parte II del DPR 380/2001)
3. Documentazione allegata alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità (vedi paragrafo relativo)
4. Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa su accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (artt. 77 e 82 del DPR 380/2001)
Il periodo di 30 giorni può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla domanda e solo per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disposizione dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente dalla PA.
Trascorso il termine dei 30 giorni, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL (art. 5, comma 3, lett. a) del DPR 380/2001). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 giorni.