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Certificato penale antipedofilia: chiarimenti

Creato il 16 aprile 2014 da Studiocassaro
Certificato penale antipedofilia: chiarimentiCon circolare 9/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce alcuni necessari chiarimenti in merito all'obbligo per i datori di lavoro di ottenere il rilascio di un certificato penale per l'assunzione di personale a contatto con minori.Nella circolare si specifica che il personale interessato e che quindi fa scattare l'obbligo in capo al datore di lavoro di ottenere il certificato è "solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con minori e pertanto l'obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela"La circolare continua inoltre circoscrivendo l'obbligo alle attività professionali che "implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque "possibile" la presenza di minori."

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