Il 6 aprile 2014, tra dubbi e perplessità, è entrata in vigore la normativa sulla lotta agli abusi e allo sfruttamento sessuale dei minori che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di personale che abbia "contatti diretti e regolari con minori" di acquisire il certificato penale dal casellario giudiziario, in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE.In particolare l'obbligo previsto dal D. Lgs. 39/2014 prescrive che "il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, a tal fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdettive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".
In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 15.000.
Il Ministero della Giustizia, con successiva nota ha chiarito che tale adempimento è obbligatorio solo per i nuovi rapporti di lavoro e che nelle more di ricevere il certificato è possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del lavoratore con la quale attesti l'assenza di condanne, inoltre alla scadenza del certificato, che ha una validità di sei mesi, il datore di lavoro non è obbligato a reiterare la richiesta salvo il caso in cui non stipuli un altro contratto con il medesimo lavoratore.