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Certificazione crediti e rilascio del DURC, arrivano i chiarimenti dal MinLav

Creato il 24 ottobre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Certificazione crediti e rilascio del DURC, arrivano i chiarimenti dal MinLav

Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero del lavoro sul meccanismo grazie al quale le imprese, pur in presenza di debiti previdenziali o assicurativi nei confronti degli Istituti o delle Casse edili, possono utilizzare il DURC (e dunque continuare a lavorare), a condizione che le stesse possano vantare dei crediti certificati dalla pubblica amministrazione.

Le istruzioni sono contenute nella circolare 21 ottobre 2013, n. 40 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ribadisce come gli Istituti previdenziali e le Casse edili abbiano l’obbligo di rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei crediti nei confronti della p.a.

Tali crediti, viene specificato, oltre a dover essere “certi, liquidi ed esigibili” devono anche essere di importo “almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”. Cioè a dire che all’impresa può essere rilasciato il DURC purché l’entità dei suoi debiti previdenziali sia inferiore all’ammontare dei crediti che ha nei confronti dell’amministrazione pubblica.

Per il rilascio del DURC, l’impresa deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito e il codice attraverso cui potrà essere verificata la certificazione tramite la apposita piattaforma informatica. La circolare 40/2013 specifica che gli estremi della certificazione sono: amministrazione che la ha rilasciata, data di rilascio, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data di pagamento).

Il DURC rilasciato in questi casi conterrà esplicitamente la dicitura “ex art. 13-bis, comma 5, DL n. 52/2012″.

Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità previste dalla legge, compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici (i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti).

Inoltre il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché il debito contributivo sia prima estinto.


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